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Disegno di legge sul biologico, un segnale positivo. Ma per i produttori agro-biologici servono azioni più concrete

Il testo unificato delle proposte di legge “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico” approvato l’11 dicembre scorso dalla Camera dei Deputati è un segnale positivo di attenzione verso l’agricoltura biologica. Ancora di più perché trattasi di un provvedimento che ha visto collaborare positivamente diverse parti politiche, al di la degli schieramenti politici di maggioranza ed opposizione.
I contenuti della proposta meritano tuttavia una attenta ed approfondita discussione, vista l’importanza e la delicatezza della materia, già oggetto di provvedimenti legislativi a livello europeo, nazionale e regionale.
Nel complesso il disegno di legge non introduce delle vere e proprie novità ed innovazioni rispetto al quadro normativo esistente, mantenendo più che altro un profilo di ordinare strumenti già in essere nella legislazione specifica già vigente o nel quadro generale delle norme vigenti per il settore agricolo ed alimentare.
In tal senso non ci è voluta una legge nazionale per istituire un tavolo tecnico consultivo. Stessa considerazione va espressa per l’attivazione di fondi a sostegno della ricerca, della sperimentazione, della formazione e dello sviluppo delle filiere di produzione. Oppure sugli strumenti di integrazione degli operatori, già in essere e sui quali (anche opportunamente a volte) la proposta di legge aggiunge requisiti specifici per il biologico.
Anche quella che appare come la vera novità introdotta dal disegno di legge, cioè l’”istituzione di un marchio biologico italiano”, interviene nel quadro di una normativa che obbliga a dare indicazione della provenienza delle materie prime e da già l’opportunità agli operatori economici di caratterizzare eventuali luoghi di origine nazionali o addirittura comprensoriali. Con tanto di severi requisiti sulla tracciabilità e la rintracciabilità, a garanzia di tutti e che sono la migliore base regolamentare per qualsivoglia sistema di controllo, tutela e vigilanza. Un “marchio biologico italiano” in questo contesto aggiunge un ennesimo logo sulle etichette dei prodotti biologici (già interessate al logo UE e ad eventuali denominazioni di origine). Ci auguriamo che la regolamentazione e, soprattutto la sua reale promozione presso i mercati ed i consumatori, vada a costituire fattore per lo sviluppo di filiere agro-biologiche italiane, a vantaggio anche della produzione primaria e dei consumi.
Nel fare questa operazione di organizzazione degli strumenti normativi (di fatto) già in vigore, sono stati però omessi o tralasciati aspetti di assoluta necessità per il lavoro concreto degli agricoltori biologici, degli altri operatori economici interessati ed anche per i consumatori attenti e partecipi alle vicende del biologico nel nostro paese.
Il rischio che si corre è che, rimanendo così la proposta di legge, si risolva in una mera riorganizzazione dell’esistente e si andrà ad avvantaggiare per lo più sovrastrutture lontane dalla produzione agricola ed alimentare biologica.
Indichiamo di seguito alcuni punti che non sono stati affrontati e che invece (a nostro parere) richiedono da tempo risposte concrete e coerenti, che solo una legge nazionale può elaborare in maniera organica e risolutiva.

1) Contaminazioni chimiche accidentali dei prodotti biologici
Il nuovo regolamento europeo disciplina la questione delle contaminazioni di fitofarmaci chimici di sintesi non ammessi sui prodotti biologici e biodinamici, legittimando la possibilità che siano tollerate delle presenze “non evitabili”. Si arriverà così al risultato che i prodotti biologici potranno essere contaminati da alti tenori di fitofarmaci chimici di sintesi, tenuti presenti fattori di concentrazione dei prodotti trasformati e limiti di incertezza delle determinazioni di laboratorio.
Il Regolamento UE 848/2018 rafforza anche il criterio dell’analisi delle rischiosità, alla base delle scelte e dei comportamenti degli operatori interessati.
E’ forse arrivato il momento che lo Stato Italiano sancisca in maniera chiara ed interconnessa due principi di fondo.
In primo luogo che il produttore che ha subito le contaminazioni non sia sanzionato e che i danni subiti siano risarciti da chi li ha provocati (comprese le case produttrici di pesticidi dalla forte mobilità ambientale, basta fare l’esempio del glifosate e del clorpirifos).
Va anche affermato nella nuova legge che i prodotti contaminati (seppur accidentalmente) non siano indicati come biologici, a tutela della salute e delle aspettative dei consumatori, superando quindi quanto prevede il Decreto MIPAAF 309/2011.

2) OGM
La proposta di legge non affronta anche il problema della contaminazione dei processi e dei prodotti dagli OGM. Su questo tema valgono in parallelo le considerazioni e le proposte espresse nel punto precedente.
Rigorosa esclusione anche delle contaminazioni accidentali, risarcimento dei danni e tutela dei produttori.
Un criterio rigoroso di esclusione di qualsiasi presenza degli OGM da processi e prodotti (contaminazioni accidentali comprese) accrescerebbe l’identità dei prodotti biologici italiani e rafforzerebbe il legame con i consumatori, che chiedono nei prodotti bio il massimo grado di salubrità e genuinità.

3) Autoproduzione mezzi tecnici
L’agricoltura biologica e biodinamica operano, nei limiti del possibile, per realizzare cicli di produzione “chiusi”, cioè caratterizzati dall’autorigenerazione della fertilità del suolo e dell’equilibrio agro-eco-sistemico. Sono pratiche spesso ostacolate dalla complessità e dal carico burocratico delle normative vigenti in materia ambientale e di produzione dei mezzi tecnici per la fertilità dei terreni agrari. Succede quindi che un agricoltore biologico che effettua una pratica di compostaggio su terreno nudo sia trattato come uno dei peggiori inquinatori dell’ambiente, pur avendo messo in pratica tutte le precauzioni possibili per prevenire il percolamento in falda di minerali e microrganismi. Così come risulta difficile se non impossibile utilizzare scarti di produzioni alimentari esterni alle aziende agricole biologiche, che diversamente sarebbero trasferiti nel ciclo dei rifiuti industriali (con problematiche del tutto rilevanti per il territorio e la società).
In questo senso una legge sull’agricoltura biologica deve riconoscere ed agevolare (con la semplificazione normativa e burocratica) le pratiche di compostaggio su suolo nudo e di autoproduzione di altri mezzi tecnici organici a scopo fertilizzante, corroborante e biostimolante. Per le aziende singole o aggregate in apposite reti od organizzazioni devono essere quindi resi flessibili i requisiti previsti nel D.M. 6793/2018 (e successiva circolare esplicativa del 28.12.2018), salvaguardando comunque principi e criteri di sicurezza alimentare ed ambientale.

4) Garanzia dei mezzi tecnici per l’agricoltura biologica
La fabbricazione di prodotti fertilizzanti, corroboranti e per la difesa delle colture biologiche e biodinamiche non risulta adeguatamente regolamentata e garantita da un idoneo sistema di
controllo, attesa l’impossibilità dell’agricoltore di poter accertare la loro conformità alle norme europee vigenti e di evitare così contaminazioni non volute dei processi e dei prodotti. E’ successo più volte che principi attivi non conformi siano stati veicolati da prodotti venduti invece con tanto di attestazione di conformità al biologico e che a pagarne le conseguenze siano stati in primo luogo gli agricoltori. Un semplice elenco di prodotti impiegabili in agricoltura biologica non può risolvere un problema di tale portata, servono regole più precise ed un vero e proprio regime di controllo a carico delle aziende produttrici, che sanzioni preventivamente eventuali frodi ed adulterazioni e sollevi da ogni carico gli agricoltori che li subiscono.

5) Revisione del regime di controllo e sanzionamento degli operatori biologici
Il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 ha introdotto una complessa disciplina sui controlli e sulle sanzioni in materia di produzione biologica. Il quadro sanzionatorio, non prevede alcuna distinzione/valutazione sulle circostanze che hanno determinato la non conformità, mettendo sullo stesso piano errori indotti, comportamenti colposi ed atti dolosi.
A titolo esemplificativo, l’azienda che ha fatto utilizzo di un prodotto fertilizzante o fitosanitario dichiarato conforme all’agricoltura biologica in etichetta, ma risultato successivamente non idoneo per tale utilizzo, si ritroverebbe a ricevere da parte dell’organismo di controllo il declassamento del prodotto, la sospensione della certificazione con l’eventuale misura accessoria, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 20/2018 e probabile richiesta da parte della Regione di restituzione degli aiuti di cui al PSR. Al danno, la beffa per il produttore.
Il regime sanzionatorio risulta indubbiamente utile a contrastare con maggiore efficacia i fenomeni fraudolenti, tuttavia è auspicabile una sua revisione finalizzata ad una maggiore semplificazione, circostanziando il campo di applicazione a casistiche in cui le responsabilità dei vari soggetti coinvolti siano certe e verificate.
Vi è da considerare anche che il sistema di controllo delle aziende, dei processi e dei prodotti deve essere basato sulla capacità degli organismi preposti a rilevare e valutare in primo la realizzazione degli obiettivi propri del metodo biologico, a partire dalla reale fertilità organica dei suoli e della biodiversità dei campi coltivati. E’ un principio che merita di essere ribadito nella legge, con indicazioni di criteri, metodi e sistemi da rendere parte integrante di un credibile sistema nazionale di controllo e garanzia dei processi e dei prodotti.

6) Semplificazione del sistema di controllo per le piccole aziende
Il sistema di controllo e garanzia delle produzioni biologiche comporta un carico crescente di burocrazia, con un inaccettabile aggravio di adempimenti e costi, che sono diventati un vero e proprio ostacolo per la certificazione dei prodotti delle piccole aziende che, disperate, fuoriescono dal sistema di controllo del metodo biologico come dimostrano i dati statistici degli ultimi anni.
A questo riguardo deve necessariamente essere prevista una semplificazione del sistema di controllo relativo alle aziende agricole e di trasformazione, soprattutto quelle con un ridotto volume di produzioni e di vendite. Per lo scopo si deve definire una soglia di fatturato e si deve prendere a riferimento il principio dell’analisi del rischio introdotto dal nuovo regolamento Reg. (UE) 2018/848, avvalendosi degli strumenti di identificazione e registrazione previsti dal fascicolo aziendale, dalla notifica di produzione biologica e dal regime fiscale.

7) Una norma per la ristorazione collettiva
La ristorazione rappresenta un importante canale di sbocco dei prodotti biologici e biodinamici e si presta molto anche per perseguire obiettivi di informazione e coinvolgimento dei consumatori. La questione non viene regolamentata dalle norme europee, anche il Reg. UE 848/2018 rimanda la materia alle legislazioni nazionali. Inspiegabilmente la proposta di legge non ne fa cenno.
Il varo della prima legge nazionale sull’agricoltura biologica è invece una grande occasione per affrontare in maniera completa ed innovativa la regolamentazione, la tutela e la promozione della ristorazione collettiva biologica.
In questo ambito sarebbe auspicabile che, oltre a definire principi, criteri e regole della ristorazione biologica, la legge vada anche a riconoscere, regolamentare ed incentivare le esperienze (di carattere pubblico o privato) basate su filiere agro-biologiche locali e sull’agricoltura sociale. La provenienza locale costituirebbe requisito di qualità dei prodotti e del cibo biologico, soprattutto per le produzioni fresche, dal momento che utilizzati nell’arco di poche ore dalla raccolta hanno certamente caratteristiche organolettiche e salutistiche superiori rispetto ad analoghi prodotti con diverse giornate di celle frigo nel trasporto.
Queste proposte sono aperte al dialogo ed al confronto con tutti ed hanno un obiettivo di fondo, cioè contribuire ad un processo legislativo che vada ad affrontare realmente i problemi e le legittime aspettative dei soggetti sociali maggiormente interessati all’agricoltura biologica e biodinamica, cioè i produttori ed i consumatori.
Occupandoci di terreni agricoli, piante, animali e di tutto ciò che è a loro contorno... non possiamo che resistere da ottimisti. Cioè confidiamo ancora in un sussulto di intelligenza e creatività della politica pubblica. Quella di tutti.

Febbraio 2019
Maurizio Agostino - Humus, rete sociale per la bioagricultura italiana Michele Monetta - UP Bio Giuliano Ciano - Forum Nazionale Agricoltura Sociale


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