Qualche giorno fa la Direzione Generale della Sicurezza Alimentare ha pubblicato le procedure per il richiamo, da parte degli Operatori Settore Alimentare, di prodotti alimentari non conformi. Ci sono indicazioni anche per la pubblicazione dei dati riguardanti i prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore. Le procedure sono dettagliate nella nota ministeriale inviata agli Assessorati alla Sanità, alle organizzazioni dei produttori e dei consumatori, in cui sono precisati gli obblighi che le norme europee pongono in capo agli OSA di rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto oggetto di richiamo.
Definizione di ‘richiamo’– Con il termine ‘richiamo’ si intende la procedura obbligatoria a carico dell’Operatore Settore Alimentare prevista dall’art. 19 paragrafo 1 “Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti al consumatore, quando altre misure non siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute”. Quanto sopra – specifica la nota ministeriale- “si applica anche agli operatori economici, di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) 1935/2004, responsabili della sicurezza di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti”.
Per il consumatore– Al fine di rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto oggetto di richiamo, questo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
– denominazione di vendita;
– marchio del prodotto;
– nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato;
– lotto di produzione;
– marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
– nome del produttore e sede dello stabilimento;
– data di scadenza o termine minimo di conservazione;
– descrizione peso/volume unità di vendita;
– motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto. Al riguardo la DGSAN ritiene “che un’indicazione generica, del tipo “prodotto non conforme”, non sia sufficiente a soddisfare il requisito di accuratezza dell’informazione dettato dall’articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002”;
– le istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato, nonché ulteriori eventuali avvertenze, incluse le modalità per contattare l’assistenza clienti (numero verde, indirizzo e-mail, ecc.)
– fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all’atto dell’acquisto.
Avviso di sicurezza– E’ una “forma di comunicazione”, diversa rispetto al richiamo dell’OSA, utilizzata dal Ministero della Salute recante informazioni basate su fonti ufficiali, divulgata a scopo precauzionale e a fini di tutela della salute pubblica.
Modalità operative in caso di richiamo di un prodotto: L’OSA, inteso come titolare del marchio del prodotto o distributore/importatore di prodotto extranazionale, o in qualità di responsabile primario della sicurezza alimentare, predispone una comunicazione di richiamo rivolta ai consumatori, contenente le informazioni minime, sopra indicate per rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto.
Suddivisione dei casi di grave rischio – I casi in cui si identifica un grave rischio per la salute umana sono stati suddivisi sulla base degli effetti acuti o cronici secondo il seguente schema.
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Effetti immediati: quando la comparsa di gravi effetti nocivi per la salute umana a seguito dell’assunzione di un alimento contaminato si manifesta immediatamente o dopo un breve periodo di tempo o su specifiche categorie di popolazione, quali i soggetti allergici, immunodepressi, anziani, donne in gravidanza (ad esempio malattie alimentari, intossicazioni, allergie ecc.) come riportato nell’allegato D (lettere a), b), f), j) della citata Linea guida:
-alimenti contenenti sostanze proibite, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie o, in loro assenza, dalle norme nazionali;
-alimenti contenenti residui di pesticidi o metaboliti derivanti dalla loro degradazione per i quali la predicted short term intake supera quella acuta di riferimento (ARfD) per la sostanza;
-alimenti contenenti funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche, tossine algali, parassiti e loro metaboliti,VIRUS o prioni, che, sulla base dei riscontri analitici ottenuti, in presenza di limiti fissati da norme nazionali o comunitarie, fondati sulla valutazione del rischio, sono in grado di indurre con elevata probabilità la comparsa di malattia nell’uomo;
-alimenti preconfezionati contenenti allergeni che non figurano tra gli ingredienti riportati in etichetta.
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Effetti a lungo termine: quando l’assunzione di un alimento può comportare probabili effetti a lungo termine, effetti tossici cumulativi sulla salute di chi lo consuma o dei suoi discendenti, come riportato nell’allegato D (lettere c), d), e), g), h), i) della Linea guida:
-alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro degradazione per i quali non è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento, ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e la dose predicted short term intake supera chiaramente la ADI;
-alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui livelli trovati eccedono i limiti fissati dalla legislazione comunitaria o, in sua assenza, dalla normativa nazionale;
-alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene per le quali non vi sono limiti stabiliti, ma la predicted short term intake (PSTI) supera la dose giornaliera tollerabile (TDI);
-alimenti che presentano un livello di contaminazione radioattiva da Cs-134 e Cs-137 superiore al limite stabilito dal regolamento CE n. 737/90, del 22 marzo 1990 relativo alle condizioni di importazione diPRODOTTI AGRICOLI da Paesi terzi, a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl, così come modificato dal regolamento CE n. 616/2000;
-organismi geneticamente modificati, così come definiti all’art. 3 del regolamento CE n. 1829/2003, concernente alimenti e mangimi geneticamente modificati, fatta eccezione per gli alimenti di cui all’art. 47;
-nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari, così come definiti all’art. 1 del regolamento CE n. 258/97 per i quali non risulta sia già stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio ad un operatore del settore o ad un’impresa.
La divulgazione, da parte dei distributori e dei dettaglianti, della comunicazione di richiamo deve avvenire mediante apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati.
Rischio di tossicità acuta e cronica– Nel caso di rischio di tossicità acuta, al fine di assicurare una più efficace informazione del consumatore potenzialmente interessato, l’OSA deve anche utilizzare laforma di comunicazione che preveda la pubblicazione del richiamo a mezzo stampa, dispacci ANSA, radio, TV tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale), ed almeno una delle seguenti modalità di comunicazione: Pubblicazione del richiamo sul proprio sito; Pubblicazione del richiamo su social network
Nel caso di rischio di tossicità cronica, l’OSA oltre al messaggio di richiamo mediante apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati deve utilizzare almeno una
delle seguenti modalità di comunicazione:Pubblicazione del richiamo sul proprio sito; Pubblicazione del richiamo su social network. Nel caso di eventuale mancanza di un sito internet o di una pagina nei social media dell’OSA, sarà sufficiente, ed obbligatorio, il comunicato di richiamo pubblicato sull’apposita pagina del portale salute.gov
Eventuale valutazione scientifica– Nel caso sia necessaria un valutazione scientifica per accertare la sussistenza di un “grave rischio da accertare”, occorrerà seguire i criteri riportati sul documento EFSA “Risk communication Guidelines” per determinare il livello di rischio. Nel caso in cui si evidenzi, a seguito della suddetta valutazione, la sussistenza di un rischio alto l’OSA dovrà effettuare il ritiro del prodotto dal mercato e, per quanto riguarda il richiamo dovrà procedere ad informare il consumatore attraverso l’apposizione di una cartellonistica presso i punti di vendita, la pubblicazione del richiamo sul sito web, e, a seconda del livello di distribuzione (locale, regionale, nazionale), effettuare comunicati mezzo stampa, radio, TV. In caso di rischio sconosciuto, a titolo precauzionale, e al fine di adottare misure a tutela della salute se il prodotto è andato al consumatore finale, l’OSA dovrà effettuare il ritiro del prodotto dal mercato e, per quanto riguarda il richiamo, procedere almeno con l’apposizione di una cartellonistica presso i punti di vendita.
(www.helpconsumatori.it)
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