Fino a poco tempo fa il “carbone” veniva usato solo per le calze della Befana dei bambini cattivi. Da qualche tempo, invece, è diventato di moda tanto che nei supermercati è facile trovare pane e prodotti da forno di colore nero, fatti appunto con carbone. E quando scoppia una moda, c’è sempre chi ne approfitta per truffare il consumatore. Pochi giorni fa si è scoperta una frode in Puglia, dove diversi panificatori utilizzavano coloranti proibiti dalla legge per produrre pane nero. Alla luce di questo il Ministero della Salute chiarisce come e quando si può usare il carbone vegetale.
Se la sostanza viene usata per colorare, bisogna fare riferimento al Regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e al Regolamento UE n. 231/2012 per i requisiti di purezza: il carbone vegetale può essere impiegato come additivo colorante esclusivamente nei prodotti da forno fini (categoria 07.2), categoria che include prodotti sia dolci che salati come fette biscottate e crackers.
Se l’impiego del carbone attivo è motivato per il suo effetto benefico sulla salute occorre fare riferimento al Regolamento UE n. 432/2012 che contiene un elenco di indicazioni sulla salute (i cosiddetti claims) consentite sui prodotti alimentari. L’indicazione da usare è: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale”. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.
“Il carbone vegetale – aggiunge la nota del Ministero – non può essere utilizzato come ingrediente nel pane, in quanto non vi è tradizione di un uso consolidato in tal senso prima del 15 maggio 1997, e per tale motivo un pane che lo contenesse ricadrebbe nella disciplina dei novel food (Regolamento (CE) 258/97) e necessiterebbe conseguentemente di specifica autorizzazione.
Il Ministero della Salute precisa che:
è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E)
non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67)
non è ammissibile aggiungere nell’etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.
(www.helpconsumatori.it)
ASA Press / Le notizie di oggi