QUALITA'

Etichette alimentari: la sede dello stabilimento necessaria per il Made in Italy

Il commissario UE ammette che i consumatori senza l’indicazione possono essere ingannati

La protezione del Made in Italy attraverso il ripristino obbligatorio sulle etichette alimentari della sede dello stabilimento di produzione raccoglie il sostegno ma anche reazioni avverse a Bruxelles. Un’interrogazione scritta alla Commissione europea è stata presentata il 2 febbraio dall’eurodeputata Elisabetta Gardini, per segnalare la crescente difficoltà dei consumatori europei nell’identificare l’origine, non solo geografica ma anche della sede produttiva – dei prodotti commercializzati con il marchio delle catene dei supermercati (private label). A questo aspetto si aggiunge il fenomeno delle delocalizzazioni che le multinazionali portano avanti, senza informare i consumatori. I cittadini  rischiano così di essere ingannati quando comprano prodotti alimentari con marchi italiani che lasciano immaginare un’origine diversa da quella effettiva, come abbiamo segnalato in questo articolo riportando vari esempi.
Riprendendo le dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina che il 17 gennaio 2015,  ha manifestato l’intenzione di notificare a Bruxelles la richiesta di mantene in etichetta l’indicazione dello stabilimento di origine  per tutelare la salute pubblica e per prevenire le frodi, ai sensi del regolamento UE 1169/2011 (articolo 39). Gardini ha chiesto se la Commissione intenda chiarire – nelle ‘domande e risposte su come applicare il regolamento FIC’ – l’obbligo di indicare l’origine quando la sua omissione possa indurre in errore i consumatori a causa delle modalità di presentazione dei prodotti, anche in relazione dei marchi utilizzati. Facciamo un esempio.  Quando compra un  un gelato Algida, marchio affermato in Italia da oltre 70 anni, il consumatore ha buone ragioni di credere che si tratti di un gelato italiano, prodotto nello storico stabilimento di Caivano. Se così non è, il consumatore ha il diritto di saperlo per poter scegliere un gelato autenticamente italiano, preparato con latte locale come Sammontana, realizzato a Empoli.
Il Commissario lituano Vytenis Andriukaitis il 27 febbraio ha risposto, facendo una discreta confusione tra le informazioni obbligatorie previste dalla legge e il diritto degli Stati membri di pretendere la sede dello stabilimento di produzione  in etichetta e le altre misure in tema di origine dei prodotti  (ai sensi del reg. UE 1169/11, art. 39.1 del successivo comma 2). La conclusione è stata che  la Commissione “non considera l’informazione sull’origine o la provenienza come uno strumento utile né a prevenire le frodi, né a proteggere la salute pubblica”. La risposta del Commissario sembra quasi ‘tele-guidata’ dai portatori di interessi contrari a quelli portati avanti dalle decine di migliaia di cittadini che hanno aderito alle petizioni promosse da Io leggo l’Etichetta, Great Italian Food Trade e Il Fatto Alimentare.
Il Commissario ha dovuto riconoscere che il regolamento UE 1169/11 prescrive (all’articolo 26.2.a) il dovere di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento ogni qual volta l’omissione possa indurre in errore il consumatore sull’effettiva origine, in relazione alle notizie che accompagnano il prodotto, l’etichetta e il marchio commerciale oggetto di interrogazione.
Si tratta di una vittoria a metà, da cui possiamo trarre alcune conclusioni:
– il Governo italiano, se deciderà di portare avanti gli interessi delle nostre industrie, potrà notificare alla Commissione europea la disposizione nazionale che dal 1992 ha previsto l’obbligo di indicare in etichetta non l’origine del prodotto ma, la sede e l’indirizzo di produzione. Poiché è proprio questa informazione necessaria per tutelare meglio la salute pubblica (nella gestione dei rischi di sicurezza alimentare) e la prevenzione delle frodi (al fine di distinguere il vero ‘Made in Italy’ dal falso ‘Italian sounding’).
– i consumatori e loro associazioni, giornalisti e autorità di controllo hanno ragione nel pretendere che quando un alimento commercializzato con un marchio italiano è confezionato in uno stabilimento straniero debba riportare in etichetta quantomeno, notizia dell’origine da un Paese diverso.
(Dario Dongo - www.ilfattoalimentare.it)


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