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ENTI
E MINISTERI
#UEverofalso: Le norme UE sulla pesca danneggiano gli operatori
italiani a favore di quelli extra-UE. Sarà vero?
E' falso! Le regole vengono applicate a
tutto il pescato proveniente dal Mediterraneo e venduto in uno degli Stati
membri UE. Queste regole, basate su criteri scientifici riconosciuti,
hanno l'obiettivo di preservare lo stock ittico del Mediterraneo e quindi
assicurare la pesca sostenibile e, in ultima analisi, di tutelare i consumatori
e gli stessi pescatori.
È vero che le norme europee sul pescato impongono misure troppo
restrittive ai fini del ripopolamento ittico?
No, non si tratta di norme restrittive. Si tratta di una misura conservativa,
finalizzata ad assicurare una produzione sicura e sostenibile, per poter
consentire che l'attività di pesca sia possibile nel lungo periodo.
La taglia minima di cattura per alcune specie sensibili (incluse le vongole),
prevista dalle regole europee, è una misura di conservazione basata
su nozioni scientifiche corroborate.
Le regole europee, infatti, sono state fissate sulla base di raccomandazioni
scientifiche, emesse dai comitati composti esclusivamente da esperti
provenienti dagli Stati membri. In questo caso, gli esperti italiani sono
stati in prima linea nella consulenza scientifica per stabilire una taglia
minima per le vongole e per le altre specie del Mediterraneo. Al fine
di evitare la cattura di organismi sottotaglia, i pescatori dovrebbero
incrementare la selettività dell'attrezzatura. Questo è
essenziale per assicurare che gli stock ittici siano sfruttati in modo
sostenibile e la loro riproduzione non sia pregiudicata.
Va infine ricordato che il 91% delle specie di pesce presente nel Mediterraneo
è oggetto di pesca eccessiva, percentuale che è andata crescendo
negli ultimi anni.
Perché queste regole adesso?
Queste regole non sono in realtà nuove. Sono state approvate a
livello europeo nel dicembre 2006 ("Mediterranean Regulation"
– Reg EC n° 1967/2006) e sono entrate in vigore già da
allora in tutti i Paesi dell'UE. In tale regolamento era altresì
previsto che i singoli Stati membri adottassero piani di gestione per
regolare determinate attività di pesca, tra cui la pesca delle
vongole con draghe idrauliche. già nel dicembre 2007. Alcuni Stati
membri hanno avviato questo processo con molto ritardo. Tra questi c'è
l'Italia, che è anche oggetto di una procedura di infrazione a
riguardo, insieme a Spagna e Grecia.
Perché l'Europa prevede sanzioni ingenti per gli operatori?
Le regole europee lasciano la decisione sul tipo (civile o penale) e sul
livello delle sanzioni alle autorità nazionali. In Italia le sanzioni
sono regolate dal decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012.
In cosa consiste la normativa europea?
Per quanto riguarda la normativa europea, l'obbligo d'imposizione di sanzioni
da parte degli Stati Membri deriva dal Regolamento sul controllo (1224/2009)
e dal Regolamento sulla lotta alla pesca INN (1005/2008). In particolare:
• Gli Stati Membri devono assicurare che misure appropriate
siano sistematicamente adottate, compresi procedimenti amministrativi
o penali in base al rispettivo diritto nazionale, contro la persona fisica
o giuridica sospettata di una violazione di una delle norme della PCP
(art. 89 (1) del Regolamento sul controllo). Questo significa che a tutte
le infrazioni deve essere sistematicamente assicurato un seguito.
• Le sanzioni devono essere proporzionate, efficaci e dissuasive
(cioè privare i responsabili del beneficio economico derivante
dalla violazione). Art. 89 (2) del regolamento sul controllo
• Un certo numero di infrazioni (tra cui la detenzione a bordo
e lo sbarco del pescato sotto taglia), sono da considerarsi come infrazioni
gravi a seconda della gravità dell'infrazione in questione, che
deve essere determinata dalle autorità nazionali tenendo conto
di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica
del trasgressore e la portata dell'infrazione o il suo ripetersi. (art.
90 Regolamento di controllo in combinazione con Art. 3 e 42 regolamento
INN).
• Gli Stati membri applicano un sistema di punti per le infrazioni
gravi: al titolare della licenza di pesca e al comandante di navi da pesca
sono assegnati un certo numero di punti a seconda della violazione, e
al raggiungimento di un certo massimale la licenza è sospesa o
ritirata. (art. 92 del regolamento sul controllo).
I requisiti della legislazione UE hanno lo scopo di garantire sistemi
sanzionatori armonizzati e parità di trattamento tra gli operatori
europei. Tuttavia, il livello delle ammende é una competenza nazionale
esclusiva
Con questi limiti ai pescatori europei, le nostre tavole saranno invase
da pesci provenienti da Paesi extra-UE, come la Turchia?
No, perché il regolamento del Mediterraneo 1967/2006/CE si applica
tra l'altro alla commercializzazione dei prodotti catturati nell'intero
Mediterraneo. Lo prevede l'articolo 1 del regolamento stesso. Inoltre,
secondo l'articolo 15 del regolamento del Mediterraneo, un organismo marino
sottotaglia non dovrebbe nemmeno essere venduto , mostrato o offerto in
vendita".
In altre parole, l'importazione di vongole sottotaglia dagli Stati terzi
(per esempio dalla Turchia) pescate nel Mediterraneo è una violazione
del regolamento UE. Spetta alle autorità nazionali competenti in
ogni paese membro vigilare sul rispetto delle regole. Se, per esempio,
le autorità doganali italiani e/o le autorità incaricate
di controllare il mercato individuassero tali prodotti, questi possono
essere sequestrati e distrutti. Eventualità verificatasi già
in altri Stati Membri, ad esempio in Grecia.
Può l'Italia derogare al regolamento europeo e prevedere delle
soglie diverse?
No. L'Italia puo' adottare esclusivamente misure più restrittive
rispetto a quelle UE. Il singolo Stato membro non può adottare
misure unilaterali per le scorte che sono condivise con gli altri Stati
Membri. Questo sarebbe controproducente e comporterebbe il rischio dell'esaurimento
delle risorse. Impedirebbe inoltre ai pescatori di svolgere attività
remunerative nel medio lungo termine.
Tuttavia, nel quadro della riforma della politica comune della pesca recentemente
adottata (Regolamento 1380/2013), il principio della regionalizzazione
riconosce le specificità dei diversi bacini dell'UE. Gli Stati
membri sono quindi invitati a cooperare per trasmettere raccomandazioni
congiunte alla Commissione europea su vari aspetti tecnici delle attività
di pesca.
(http://ec.europa.eu/italy)
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