SALUTE E BENESSERE

Ok Camera a Dl Balduzzi
Medici h24, stop alcol e fumo a minori. Il ministro: ''Con il decreto cacciata politica impropria e piu' trasparenza''.


Dai medici h24 alle nuove regole per le nomine dei direttori generali degli ospedali per arrivare alle norme per contrastare la ludopatia. Ma anche il divieto e nuove sanzioni pecunarie per chi vende tabacchi ai minori e il divieto di vendere alcol ai minori. Sono i punti principali del decreto Sanita' messo a punto dal ministro della Salute, Renato Balduzzi, approvato dall'Aula Camera in prima lettura. Con il provvedimento, ha commentato Balduzzi, ''c'e' piu' trasparenza per la selezione dei direttori generali che avverra' da un bacino di idonei selezionati attraverso una commissione indipendente e soprattutto per le nomine dei primari. C'e' infatti una norma che consente, ed e' stata migliorata in Commissione, di allontanare la politica impropria dalla sanita'. La politica buona deve invece rimanere e occuparsi di sanita' per monitorare''. Il decreto e' composto da 16 articoli e passa ora all'esame del Senato. Questi i punti principali.

ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE. Viene riordinata l'assistenza territoriale stabilendo che le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primarie promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, con modalita' operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali. Le Regioni disciplinano le unita' complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonche' nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione. Il personale convenzionato è costituito da medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e da specialisti ambulatoriali.

INTRAMOENIA. Si introducono, dopo più di dieci anni, nuove norme in materia di attività professionale intramoenia dei medici, al fine di superare il regime provvisorio. Le aziende sanitarie devono procedere, entro il 31 dicembre 2012, a una ricognizione degli spazi disponibili per l'attivita' libero-professionale ed eventualmente possono, con un sistema informatico speciale, utilizzare spazi presso strutture sanitarie esterne, ovvero autorizzare i singoli medici a operare nei propri studi. Le regioni e le province di Trento e Bolzano garantiscono anche attraverso proprie linee guida che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i policlinici e gli Ircss gestiscano, con integrale responsabilita' propria, l'attivita' intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio e ''senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro''.

MEDICINA DIFENSIVA. Si regola la responsabilita' professionale di chi esercita professioni sanitarie per contenere il fenomeno della cosiddetta ''medicina difensiva'' che determina la prescrizione di esami diagnostici inappropriati al solo scopo di evitare responsabilita' civili, con gravi conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull'aumento delle liste di attesa e dei costi a carico delle aziende sanitarie. Nel valutare la responsabilita' dei professionisti si terra' conto della circostanza che essi abbiano svolto la prestazione professionale secondo linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale. ''L'esercente la professione sanitaria - si legge - che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve''. Viene inoltre costituito un Fondo per garantire idonee coperture assicurative finanziato con il contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle assicurazioni, in misura percentuale sui premi incassati, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso.

CAMBIA SCELTA DI DIRETTORI GENERALI E PRIMARI. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Ssn attigendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalita' e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari reionali. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni 2 anni e la regione assicura attraverso il proprio sito internet adeguata trasparenza dei bandi. Inoltre i dirigenti medici saranno sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalita' definite dalle regioni. Degli esiti positivi delle verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. La selezione per gli incarichi di direzione di struttura complessa sara' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa.

NUOVI LEA. Si aggiornano i Lea tenendo conto anche di nuove patologie emergenti con riferimento prioritario alla malattie croniche, alle malattie rare e al fenomeno della ludopatia.

LIMITAZIONI VENDITA TABACCHI. Si arricchisce il quadro normativo inerente alla lotta al fumo. E' vietata la vendita dei prodotti da fumo ai minori di 18 anni (finora il limite era a 16 anni) con sanzioni per gli esercenti da 250 a 1000 euro, che passano da 500 a 2000 euro con la sospensione della licenza per tre mesi in caso di recidiva.

DIVIETO VENDITA ALCOL A MINORI. Con una modifica approvata dalla Commissione Affari Sociali della Camera viene introdotto il divieto di vendere alcol ai minori. ''Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. E' prevista una sanzione da 250 a mille euro a chiunque vendera' alcol a minori e da 500 a 2 mila in caso di recidiva con la sospensione per 3 mesi dell'attivita'.

LUDOPATIE. Sono state introdotte disposizioni per: limitare la pubblicita' dei giochi con vincite in denaro con particolare riguardo alla tutela dei minori. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo visibile la percentuale di probabilita' di vincita. Sono stabiliti, su base annua, almeno diecimila controlli destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi dove si trovano slot machine, si svolgono attivita' di scommesse sportive, anche ippiche, e non sportive, collocati in prossimita' di istituti scolastici, di ospedali e luoghi di culto. Inoltre, i monopoli di Stato dovranno provvedere a pianficiare forme di ricollovazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato con slot machine che risultano territorialmente prossimi a questi luoghi.

SUCCHI DI FRUTTA. Le bevande analcoliche devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20%.
(map/mau – www.asca.it)



Torna all'indice di ASA-Press.com