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SALUTE
E BENESSERE
Ok Camera a Dl Balduzzi
Medici h24, stop alcol e fumo a minori. Il ministro: ''Con il decreto
cacciata politica impropria e piu' trasparenza''.
Dai medici h24 alle nuove regole per le nomine dei
direttori generali degli ospedali per arrivare alle norme per contrastare
la ludopatia. Ma anche il divieto e nuove sanzioni pecunarie per chi vende
tabacchi ai minori e il divieto di vendere alcol ai minori. Sono i punti
principali del decreto Sanita' messo a punto dal ministro della Salute,
Renato Balduzzi, approvato dall'Aula Camera in prima lettura. Con il provvedimento,
ha commentato Balduzzi, ''c'e' piu' trasparenza per la selezione dei direttori
generali che avverra' da un bacino di idonei selezionati attraverso una
commissione indipendente e soprattutto per le nomine dei primari. C'e'
infatti una norma che consente, ed e' stata migliorata in Commissione,
di allontanare la politica impropria dalla sanita'. La politica buona
deve invece rimanere e occuparsi di sanita' per monitorare''. Il decreto
e' composto da 16 articoli e passa ora all'esame del Senato. Questi i
punti principali.
ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE. Viene riordinata l'assistenza territoriale
stabilendo che le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali
di assistenza primarie promuovendo l'integrazione con il sociale, anche
con riferimento all'assistenza domiciliare, con modalita' operative che
prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni
funzionali territoriali. Le Regioni disciplinano le unita' complesse di
cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori
territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per
tutto l'arco della giornata, nonche' nei giorni prefestivi e festivi con
idonea turnazione. Il personale convenzionato è costituito da medici
di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e da specialisti ambulatoriali.
INTRAMOENIA. Si introducono, dopo più di dieci anni, nuove norme
in materia di attività professionale intramoenia dei medici, al
fine di superare il regime provvisorio. Le aziende sanitarie devono procedere,
entro il 31 dicembre 2012, a una ricognizione degli spazi disponibili
per l'attivita' libero-professionale ed eventualmente possono, con un
sistema informatico speciale, utilizzare spazi presso strutture sanitarie
esterne, ovvero autorizzare i singoli medici a operare nei propri studi.
Le regioni e le province di Trento e Bolzano garantiscono anche attraverso
proprie linee guida che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere,
i policlinici e gli Ircss gestiscano, con integrale responsabilita' propria,
l'attivita' intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio
e ''senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi
e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei
volumi delle prestazioni libero-professionali che non devono superare,
globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro''.
MEDICINA DIFENSIVA. Si regola la responsabilita' professionale di chi
esercita professioni sanitarie per contenere il fenomeno della cosiddetta
''medicina difensiva'' che determina la prescrizione di esami diagnostici
inappropriati al solo scopo di evitare responsabilita' civili, con gravi
conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull'aumento delle liste
di attesa e dei costi a carico delle aziende sanitarie. Nel valutare la
responsabilita' dei professionisti si terra' conto della circostanza che
essi abbiano svolto la prestazione professionale secondo linee guida e
buone pratiche elaborate dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale.
''L'esercente la professione sanitaria - si legge - che nello svolgimento
della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve''.
Viene inoltre costituito un Fondo per garantire idonee coperture assicurative
finanziato con il contributo dei professionisti che ne facciano espressa
richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e
da un ulteriore contributo a carico delle assicurazioni, in misura percentuale
sui premi incassati, comunque non superiore al 4 per cento del premio
stesso.
CAMBIA SCELTA DI DIRETTORI GENERALI E PRIMARI. La regione provvede alla
nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Ssn attigendo
obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi
elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione
effettuata, secondo modalita' e criteri individuati dalla regione, da
parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza
tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti,
di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari reionali.
Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni 2 anni e la regione assicura attraverso
il proprio sito internet adeguata trasparenza dei bandi. Inoltre i dirigenti
medici saranno sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione
di risultato, secondo le modalita' definite dalle regioni. Degli esiti
positivi delle verifiche si tiene conto nella valutazione professionale
allo scadere dell'incarico. La selezione per gli incarichi di direzione
di struttura complessa sara' effettuata da una commissione composta dal
direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa.
NUOVI LEA. Si aggiornano i Lea tenendo conto anche di nuove patologie
emergenti con riferimento prioritario alla malattie croniche, alle malattie
rare e al fenomeno della ludopatia.
LIMITAZIONI VENDITA TABACCHI. Si arricchisce il quadro normativo inerente
alla lotta al fumo. E' vietata la vendita dei prodotti da fumo ai minori
di 18 anni (finora il limite era a 16 anni) con sanzioni per gli esercenti
da 250 a 1000 euro, che passano da 500 a 2000 euro con la sospensione
della licenza per tre mesi in caso di recidiva.
DIVIETO VENDITA ALCOL A MINORI. Con una modifica approvata dalla Commissione
Affari Sociali della Camera viene introdotto il divieto di vendere alcol
ai minori. ''Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere
all'acquirente l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi
in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. E' prevista una
sanzione da 250 a mille euro a chiunque vendera' alcol a minori e da 500
a 2 mila in caso di recidiva con la sospensione per 3 mesi dell'attivita'.
LUDOPATIE. Sono state introdotte disposizioni per: limitare la pubblicita'
dei giochi con vincite in denaro con particolare riguardo alla tutela
dei minori. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro
deve riportare in modo visibile la percentuale di probabilita' di vincita.
Sono stabiliti, su base annua, almeno diecimila controlli destinati al
contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi dove si trovano
slot machine, si svolgono attivita' di scommesse sportive, anche ippiche,
e non sportive, collocati in prossimita' di istituti scolastici, di ospedali
e luoghi di culto. Inoltre, i monopoli di Stato dovranno provvedere a
pianficiare forme di ricollovazione dei punti della rete fisica di raccolta
del gioco praticato con slot machine che risultano territorialmente prossimi
a questi luoghi.
SUCCHI DI FRUTTA. Le bevande analcoliche devono essere commercializzate
con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20%.
(map/mau – www.asca.it)
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