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QUALITA'
Alimenti, la grande riforma dell’informazione
al consumatore
Dal 13 dicembre 2014, le etichette degli
alimenti saranno più chiare e precise nell’informare i consumatori.
Si dissipano molti dubbi, si scoprono caratteristiche dei cibi sconosciute
ai più. E non mancano le confusioni dovute a qualche lavoro in
corso. Il Regolamento 1169 sulle informazioni ai consumatori sugli alimenti
entra infatti in applicazione in gran parte del suo contenuto. Rimangono
fuori alcune norme per le quali si attendono gli atti di esecuzione Ue
(molte delle quali sull’origine degli alimenti), la provenienza
per alcuni tipi di carne e l’indicazione nutrizionale che si applicheranno
rispettivamente a partire dal 1° aprile 2015 e dal 13 dicembre 2016.
Le principali novità
La prima novità che salta all’occhio è il titolo del
Regolamento stesso che non fa solo riferimento alle etichette ma al concetto
di “informazione”, un termine quindi più ampio. Non
a caso si prevedono novità anche per i siti che vendono cibi online,
i quali dovranno riportare tutte le indicazioni obbligatorie previste
per le etichette tranne la data di scadenza o il termine minimo di conservazione.
Altro efficace esempio della informazione ai consumatori è la previsione
dell’obbligatorietà dell’indicazione degli allergeni
anche per gli alimenti somministrati, come avviene nei ristoranti, bar
o mense. Come verranno comunicati? Nel menù, con un cartello, a
voce? Ancora non è dato sapere e questo è uno dei primi
punti dolenti e confusi dell’applicazione concreta del Regolamento
1169.
La comunicazione più chiara degli
allergeni è una delle novità più importanti di questa
riforma dell’informazione sui cibi. In particolare, si prevede che
questi siano enfatizzati nella lista degli ingredienti tramite un colore
o un carattere diverso (come un bold ad esempio). In mancanza di un elenco
degli ingredienti, l’etichetta include il termine “contiene”
seguito dalla denominazione della sostanza allergenica. L’informazione
sull’allergene invece non è richiesta per quei prodotti la
cui denominazione corrisponde alla sostanza (ad esempio “latte”).
Una piccola grande rivoluzione riguarda la responsabilità di quanto
dichiarato in etichetta: il consumatore potrà facilmente identificarne
il titolare perché è scritto direttamente in etichetta.
Il Regolamento recita infatti che “l’operatore responsabile
delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui
nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto
o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore
nel mercato dell’Unione”.
Al fine di garantire una maggiore chiarezza delle etichette si prevedono
per la prima volta dimensioni stabilite per le indicazioni obbligatorie
e che informazioni, come la data di scadenza, siano indicate su ogni singola
porzione preconfezionata. Insomma, niente più confezioni multi
di cracker scartate con l’errore di aver gettato la busta contenitore!
La denominazione dell’alimento e l’elenco degli ingredienti
sono due indicazioni obbligatorie sulle quali il Regolamento contempla
nuove e più chiare indicazioni per il cittadino. Innanzitutto la
dicitura “decongelato” è estesa dal pesce a tutti i
prodotti che sono stati congelati, scongelati e successivamente messi
in vendita. Nascono due nuove denominazioni: “carne ricomposta”
e “pesce ricomposto”. Si riferiscono a tutti quei prodotti
o preparazioni a base di carne o pesce che all’occhio del consumatore
sembrano essere un pezzo unico ma che in realtà sono più
parti ricomposte grazie all’ausilio di additivi o enzimi alimentari.
Anche la lista degli ingredienti è
riformata, e non solo in merito all’enfatizzazione degli allergeni.
L’acqua è considerato ingrediente se presente per più
del 5% del prodotto, in caso contrario non viene indicata. Si tratta di
un deroga che non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne,
ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.
Più trasparenza per gli oli e i grassi vegetali contenuti. Il consumatore
potrà sapere se si tratta di olio di arachidi, girasole o palma:
si dovrà indicare l’origine vegetale specifica e, eventualmente,
anche dalla dicitura “in proporzione variabile”. Inoltre,
per informare i consumatori circa la presenza di nanomateriali ingegnerizzati
negli alimenti, questi saranno segnalati con la dicitura “nano”.
Tutto sembra più chiaro per il cittadino. Peccato che il Regolamento
1169 abbia eliminato dall’elenco delle informazioni obbligatorie
una indicazione importante come “lo stabilimento di produzione e
confezionamento”. Un pezzo dell’origine dei cibi che in una
fase di allerta e ritiro può essere di aiuto al cittadino (piuttosto
che agli organi di controllo che con il lotto possono ripercorrere tutta
la filiera a ritroso). In Parlamento è già arrivata una
interpellanza al Ministero dello Sviluppo Economico per emanare una norma
da notificare all’Europa che supplisca a questa mancanza. Per ora
però, niente stabilimento di produzione.
In materia di origine si chiarisce il principio che questa indicazione
debba essere sempre fornita ogni volta che la sua assenza possa indurre
in errore il consumatore. Basta quindi la presenza di un riferimento a
un Paese (come una bandiera o il nome della provenienza di un ingrediente)
per rendere obbligatoria una precisazione sull’origine. Molte altre
prescrizioni (ad eccezione delle già citate norme sulle carni che
entreranno in vigore nel 2015) dovranno essere presto precisate con atti
di esecuzione, che il Regolamento prevedeva che avrebbero dovuto essere
già emanati. Un esempio riguarda l’indicazione dell’origine
dell’ingrediente primario, che dovrebbe essere obbligatoria quando
quella dell’alimento è presente in etichetta ed è
diversa da quella dell’ingrediente primario stesso.
Novità anche nel settore ittico
Il 13 dicembre è un giorno veramente speciale per i consumatori
perché entrano in applicazione anche le norme relative all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Un Regolamento (1379/2013) che dà particolare importanza alla comprensione
delle informazioni contenute nelle etichette da parte dei cittadini. In
primis, l’indicazione della zona di cattura o di produzione sarà
più specifica con la precisazione delle sottozone per i pesci pescati
in mare. Sui cartellini sarà indicata anche la categoria degli
attrezzi da pesca usati nella cattura, come le reti da traino, da circuizione
o le nasse.
Sul numero di questa settimana del
Salvagente è possibile trovare una mini guida sulle novità
del Regolamento 1169 con un approfondimento sui punti ancora oscuri della
nuova normativa sulle etichette degli alimenti.
Il Movimento Difesa del Cittadino ha preparato in collaborazione con Eurofishmarket
una Infografica sulla nuova normativa in materia di etichettatura dei
prodotti ittici e lanciato l’hashtag #AlimentiNuoveEtichette sui
suoi profili Facebook e Twitter: ogni giorno si spiegheranno ai cittadini
i cambiamenti previsti.
(Silvia Biasotto - www.helpconsumatori.it)
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