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QUALITA'
L’ebook “L’Etichetta” prende forma, al via il
regolamento (UE) n. 1169/2011. Sintesi di Dario Dongo
A tre anni di distanza dalla pubblicazione del nostro ebook “L’etichetta”,
entra finalmente in applicazione la gran parte del regolamento (UE) n.
1169/2011. I prodotti già etichettati nel rispetto delle norme
previgenti potranno venire mantenuti in circolazione fino a esaurimento
delle scorte o del periodo di durabilità, ma d’ora in avanti
si cambia. Vediamo come, in estrema sintesi.
- Altezza dei caratteri. Le informazioni obbligatorie in etichetta devono
avere un’altezza di almeno 1,2 mm, riferita alla “x”
minuscola (per gli altri caratteri dell’alfabeto, e le lettere maiuscole,
cfr. Allegato IV del reg. UE 1169/11). Per le etichette la cui superficie
sia inferiore a 80 cm², la “x” può avere un’altezza
minima di 0,9mm.
- Data di scadenza. L’indicazione “da consumarsi entro”
è obbligatoria su ogni singolo preimballo, se pure parte di confezioni
“multi-pack”. A partire dal giorno successivo alla scadenza,
i prodotti sono considerati a rischio, a prescindere da ogni sua effettiva
e concreta valutazione. Ricordiamo che la data di scadenza si applica
solo ai prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico.
- Oli e grassi vegetali. L’indicazione generica della categoria
non è più sufficiente, bisogna invece precisare la natura
specifica degli oli e grassi vegetali impiegati (es. palma, cocco, soia,
colza). Cogliamo l’occasione per segnalare la nostra petizione,
volta a escludere il palma dalle produzioni alimentari (leggi il testo
della petizione).
- Allergeni. Gli ingredienti allergenici devono venire graficamente evidenziati
(es. in grassetto, sottolineato) rispetto agli altri, nell’apposita
lista. Bisogna evidenziare la parola chiave, es. “latte”,
e non l’intera dicitura (nell’esempio, “proteine del
latte”). E ripetere la citazione, pur senza replicare l’evidenza
grafica, laddove lo stesso allergene sia presente in diversi ingredienti
o altre matrici (es. supporto di additivi).
- Acqua e ingredienti volatili aggiunti. Devono sempre essere indicati
sulle etichette di carni e preparati di carni, prodotti ittici non processati
e molluschi bivalvi vivi. Su tali prodotti, quando essi abbiano la parvenza
di fetta, filetto o porzione – e fatti salvi gli alimenti esclusi
dalla Commissione europea, in accordo con gli Stati membri (tra cui, misteriosamente,
salsicce e würstel) – deve riportarsi la dicitura “con
acqua aggiunta”, accanto alla denominazione di vendita, quando essa
raggiunga o superi il 5%.
- Etichettatura nutrizionale. La tabella nutrizionale diverrà obbligatoria
per la quasi totalità dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli
di IV e V gamma, solo a partire dal 14 dicembre del 2016. Ma già
adesso le etichette che riportino la tabella nutrizionale – se pure
su base facoltativa – devono averla adeguata rispetto al nuovo schema
che comprende sette elementi obbligatori. Nell’ordine, valore energetico
(in Kjoule e Kcal), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,
proteine, sale (inteso come sodio, da esprimersi in termini di “sale-equivalente”).
Le fibre alimentari possono essere inserite prima delle proteine. Divieto
assoluto di riportare colesterolo e acidi trans-grassi. I valori devono
sempre venire riferiti ai 100g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo
volontario, alla porzione.
- Alimenti venduti sfusi e i cosiddetti “preincartati”. L’attenzione
si focalizza sull’indicazione – inderogabile – della
presenza di ingredienti allergenici in ciascuno dei prodotti offerti in
vendita. È definitivamente fuori legge il “cartello unico
degli ingredienti”, storicamente impiegato negli esercizi di vendita
dei prodotti di gastronomia, pasticceria, panetteria, gelateria. Proprio
perché un’indicazione generalizzata non è in grado
di esprimere, come invece prescritto, il contenuto di allergeni in ogni
alimento. Rimane in ogni caso applicabile, e sanzionabile in caso di omissioni,
quanto a suo tempo prescritto dal d.lgs. 109/92 all’articolo 16.
- Origine. L’indicazione d’origine sarà obbligatoria
– a partire dal primo aprile 2015 (reg. UE 1337/2013) – per
le carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina, ovina,
caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone. Esclusi
i fegati). L’origine non è invece ancora prevista per le
carni equina, di coniglio, lepre e quaglia. La Commissione europea avrebbe
già dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una
serie di valutazioni d’impatto sulle cui basi valutare l’opportunità
di estendere l’obbligo di indicazione dell’origine o provenienza
delle materie prime su una più ampia varietà di prodotti,
ma è ancora una volta in ritardo.
Per ulteriori approfondimenti la Commissione europea
ha proposto un anno fa un dossier sulle domande più frequenti
che trovate a questo indirizzo.
(Dario Dongo - www.ilfattoalimentare.it)

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