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QUALITA'
Le etichette alimentari fanno 13
Assolatte: dal 13 dicembre le etichette
dei prodotti alimentari cambiano e diventano più trasparenti. Ecco
un utile “vademecum“ su cosa c’è di nuovo.
E’ partito il conto alla rovescia
per l’entrata in vigore del Regolamento CEE 1169/2011 sull’etichettatura
alimentare e l’informazione al consumatore. Questa normativa europea
introduce nuove indicazioni sulle confezioni dei prodotti alimentari,
rendendo più chiare, dettagliate e trasparenti le etichette dei
cibi, comprese quelle dei prodotti lattiero-caseari.
Le prime novità si vedranno a partire dal prossimo 13 dicembre,
quando diventerà obbligatorio un primo pacchetto di norme riguardanti
etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Per quelle
relative all’etichettatura nutrizionale, invece, occorrerà
aspettare un paio di anni, e precisamente il 13 dicembre 2016. Ma i consumatori
di latte, formaggi, yogurt e burro possono stare tranquilli: già
oggi - nella stragrande maggioranza dei casi – trovano sulle confezioni
dei prodotti le informazioni nutrizionali, perché le aziende produttrici
hanno deciso di inserirle volontariamente in etichetta.
Per essere pronti alle nuove etichette, ecco il “vademecum”
di Assolatte sulle principali novità che i consumatori italiani
troveranno sulle confezioni dei prodotti alimentari tra pochi giorni.
Etichette più leggibili. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere
scritte in caratteri più grandi e più chiari che le renderanno
ben più visibili e leggibili.
Allergeni alimentari evidenziati. Soia, latte, cereali contenenti glutine,
uova, noci, arachidi, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo,
senape e solfiti: sono queste le sostanze e i prodotti allergenici la
cui presenza negli alimenti dev’essere già ora chiaramente
indicata sull’etichetta. Dal 13 dicembre, se il nome dell’alimento
non è già sufficiente a renderne chiara la presenza, questi
allergeni dovranno essere evidenziati con un carattere diverso, in modo
da essere facilmente identificabili dai consumatori. Nel caso di alimenti
composti dove un allergene è presente in più ingredienti
o coadiuvanti tecnologici, lo si dovrà evidenziare in tutti gli
ingredienti e i coadiuvanti tecnologici in cui è presente. La presenza
di allergeni alimentari nei piatti proposti dovrà essere segnalata
anche in ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese della ristorazione.
Tipologia dei grassi specificata. Basta a dizioni come “olio vegetale”
o “grasso vegetale”: ora nella lista degli ingredienti dev’essere
specificato di che grasso si tratta, ad esempio “olio di girasole”.
Data di scadenza ripetuta. La data di scadenza dovrà essere riportata
su ogni singola monoporzione e non più solo sulla confezione esterna.
Si tratta, comunque, di una prassi già largamente in uso nel caso
dei prodotti lattiero-caseari.
Provenienza della carne precisata. Debutta l’indicazione dell’origine
delle carni suine, avicole, ovine e caprine, che in questo modo sottostanno
alle norme già previste da anni per le carni bovine.
Origine delle materie prime indicata se fondamentale per il prodotto.
Viene esteso a tutti gli alimenti l’obbligo di indicare il paese
di origine e di provenienza delle materie prime utilizzate. Ma, finché
non saranno specificati contenuti e modalità, questa norma resta
per ora sulla carta. Rimane valido, invece, l’obbligo di indicare
l’origine dell’alimento nel caso in cui ometterlo possa indurre
in errore il consumatore. A questo proposito il nuovo Regolamento specifica
che, per stabilire se si possa supporre che l’alimento abbia un’origine
diversa da quella effettiva, si deve guardare all’insieme delle
informazioni che accompagnano il prodotto.
Informazioni più dettagliate. Le indicazioni che riguardano ingredienti
e metodi di lavorazione devono essere riportate in modo evidente. Ad esempio,
nel caso di un alimento “decongelato” questa dizione deve
comparire a fianco della denominazione del prodotto.
Responsabile più evidente. Per il consumatore sarà più
facile capire se il responsabile delle informazioni sul prodotto è
il fabbricante o il punto vendita. Non dovrebbero più presentarsi
situazioni in cui l’alimento è venduto apponendovi con grande
enfasi il marchio del supermercato, il quale decide cosa scrivere e non
scrivere in etichetta, facendo però figurare come responsabile
il vero produttore.
Vietato imitare. Sarà più difficile attribuire a un prodotto
una natura o una qualità che non possiede ricorrendo all’aspetto
o all’etichetta. L’assoluta lealtà delle informazioni
è un cardine essenziale della nuova normativa. Per esempio, si
intende evitare che il consumatore possa acquistare una bevanda vegetale
scambiandola per latte o essere indotto a credere di poterle attribuire
proprietà nutrizionali e compositive equivalenti a quelle del latte
quando invece non le possiede. Il consumatore potrà pretendere
che i supermercati collochino i prodotti sugli scaffali in modo che non
possano essere confusi, che siano chiare le differenze e che non ci siano
errori nella scelta.
Data di congelamento dichiarata. Per le carni, le preparazioni a base
di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce deve essere indicata
la data in cui sono stati congelati.
Resta, invece, volontaria per altri due
anni la nuova etichettatura nutrizionale, che diventa obbligatoria dal
13 dicembre 2016. Rispetto alla tabella nutrizionale utilizzata oggi,
di norma saranno indicate più sostanze nutritive e zuccheri e grassi
saturi, infatti, saranno sempre presenti.
La nuova tabella nutrizionale deve indicare: valore energetico, grassi,
acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, tutti riferiti
a 100 g/ml di prodotto.
Si possono anche aggiungere i valori di altre sostanze nutritive tra quelle
elencate nel Regolamento europeo, come la fibra, le vitamine e i sali
minerali.
Viene introdotta la possibilità di ripetere sul fronte dell’imballaggio
le indicazioni relative ad alcuni valori nutrizionali, riferendole anche
alle porzioni.
Per maggiori informazioni:
Carmen Besta – Assolatte - tel. 02-72021817
Elena Vincenzi e Silvia Alonzo - Ufficio stampa Assolatte c/o Fruitecom
- tel. 059-7863894 - elena.vincenzi@fruitecom.it
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