QUALITA'

Regolamento Ue su importazione prodotti dalla zona di Fukushima


Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e risponde alle segnalazioni delle autorità giapponesi, che hanno riscontrato alti livelli di cesio-134 e cesio-137 in prodotti provenienti dalla prefettura di Iwate, che non fa parte della zona colpita dalle conseguenze dell’incidente. I prodotti provenienti dalla prefettura vengono dunque inseriti tra quelli per cui è richiesta la certificazione.
In seguito all’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, le autorità giapponesi hanno segnalato che alcuni prodotti provenienti da quell’area e da zone limitrofe contengono livelli di radionuclidi superiori al limite massimo.
Il regolamento 284/2012 è stato adottato per far fronte a questa situazione, potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori e degli animali, imponendo che i prodotti provenienti dalle zone contaminate siano accompagnati da una certificazione dopo essere stati sottoposti a rigidi controlli. Il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 561/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, pubblicato oggi, risponde alle segnalazioni delle autorità giapponesi, che hanno riscontrato alti livelli di cesio-134 e cesio-137 in prodotti provenienti dalla prefettura di Iwate, che non fa parte della zona colpita dalle conseguenze dell’incidente.
I prodotti provenienti dalla prefettura vengono dunque inseriti tra quelli per cui è richiesta la certificazione. Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. (www.aiol.it)

 


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