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QUALITA'
Regolamento Ue su importazione prodotti dalla zona
di Fukushima
Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012 ed è direttamente
applicabile in tutti gli Stati membri, e risponde alle segnalazioni delle
autorità giapponesi, che hanno riscontrato alti livelli di cesio-134
e cesio-137 in prodotti provenienti dalla prefettura di Iwate, che non
fa parte della zona colpita dalle conseguenze dell’incidente. I
prodotti provenienti dalla prefettura vengono dunque inseriti tra quelli
per cui è richiesta la certificazione.
In seguito all’incidente verificatosi alla centrale nucleare di
Fukushima l’11 marzo 2011, le autorità giapponesi hanno segnalato
che alcuni prodotti provenienti da quell’area e da zone limitrofe
contengono livelli di radionuclidi superiori al limite massimo.
Il regolamento 284/2012 è stato adottato per far fronte a questa
situazione, potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori e
degli animali, imponendo che i prodotti provenienti dalle zone contaminate
siano accompagnati da una certificazione dopo essere stati sottoposti
a rigidi controlli. Il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 561/2012 della
Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 284/2012 che impone condizioni speciali per l'importazione di
alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da
esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,
pubblicato oggi, risponde alle segnalazioni delle autorità giapponesi,
che hanno riscontrato alti livelli di cesio-134 e cesio-137 in prodotti
provenienti dalla prefettura di Iwate, che non fa parte della zona colpita
dalle conseguenze dell’incidente.
I prodotti provenienti dalla prefettura vengono dunque inseriti tra quelli
per cui è richiesta la certificazione. Il regolamento entra in
vigore il 1° luglio 2012 ed è direttamente applicabile in tutti
gli Stati membri. (www.aiol.it)
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