|
IN PRIMO
PIANO
Biosicurezza, importante protocollo approvato dall’Ue
L'Ue ha approvato il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in
materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena
sulla biosicurezza. E lo ha fatto con decisione del consiglio europeo
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.
Nel giugno 2007 il Consiglio ha adottato una decisione che ha autorizzato
la Commissione a partecipare ai negoziati sulla responsabilità
e i risarcimenti in tale ambito. Un'autorizzazione che è stata
prorogata nell'ottobre 2008 per coprire le fasi finali dei negoziati.
In occasione della quinta Cop/Mop svoltasi a Nagoya in Giappone, l'Unione
ha sostenuto il compromesso finale raggiunto sul protocollo addizionale
di Nagoya-Kuala Lumpur in quanto ritenuto conforme alle posizioni concordate
dell'Unione e alle direttive di negoziato impartite alla Commissione.
Nel 2010 la sessione plenaria, che ha chiuso la quinta Cop/Mop. ha adottato
il protocollo addizionale e il Consiglio ne ha preso atto con soddisfazione.
L'obiettivo del protocollo addizionale è quello di contribuire
alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica,
tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. Esso si applica ai
danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine
in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai
quali si fa riferimento sono quelli destinati all'uso diretto nell'alimentazione
umana o animale o alla lavorazione; quelli destinati a un uso confinato
e quelli destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. E per
danno si intende quell'effetto negativo sulla conservazione e sull'uso
sostenibile della diversità biologica, misurabile o osservabile
sui basi scientificamente solide, riconosciute da un'autorità competente
e significativo. L'effetto negativo è significativo quando è
determinato sulla base del cambiamento a lungo termine o permanente (da
intendersi come un cambiamento al quale non potrà essere dato rimedio
mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole); della
misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente
sulle componenti della diversità biologica; della riduzione della
capacità delle componenti della diversità biologica di produrre
beni e servizi e della misura di eventuali effetti negativi sulla salute
umana.
In caso di danno le parti una volta individuato l'operatore responsabile
(cioè la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell'organismo
vivente modificato) impongono allo stesso di informare immediatamente
l'autorità competente; di valutare il danno e di adottare appropriate
misure di risposta. Ossia di adottare le azioni ragionevolmente svolte
al fine di prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti
evitare i danni e di adottare azioni di ripristino della diversità
biologica tramite azioni da intraprendere in un ordine di priorità.
Prima il ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti
al danno o alle condizioni equivalenti più vicine. E laddove l'autorità
competente stabilisce che ciò non è possibile, il ripristino
tramite, tra l'altro, la sostituzione della diversità biologica
con altre componenti di diversità biologica per lo stesso uso o
per un altro tipo di uso, nella stessa località o in un'altra località
alternativa, a seconda dei casi.
Però se l'operatore ha omesso di farlo l'autorità competente
può adottare appropriate misure di risposta. L'autorità,
comunque ha il diritto di imporre all'operatore il rimborso dei costi
e delle spese sostenuti per la valutazione del danno e per l'adozione
di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le
spese incidentali. Nel diritto interno le parti possono disciplinare altre
situazioni in cui l'operatore può non essere tenuto a sostenere
i costi e le spese. Cosi come, sempre nel diritto interno le parti possono
prevedere una serie di esenzioni dagli obblighi come quella per caso fortuito
o forza maggiore ed eventi bellici o agitazioni sociali.
Dunque, nel diritto interno le parti dovranno prevedere disposizioni legislative,
regolamentari e procedure in materia di danno. Potranno applicare il vigente
diritto interno incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure
in materia di responsabilità civile; potranno applicare o elaborare
norme e procedure in materia di responsabilità civile specifiche
a tale scopo oppure potranno applicare o predisporre una combinazione
di entrambe le soluzioni.
(Eleonora Santucci - www.greenreport.it)
Torna all'indice di ASA-Press.com
|
|
|