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IN PRIMO
PIANO
Emissioni in atmosfera, esonerati gli impianti agricoli
Approvato in via definitiva l’esonero dall’obbligo di autorizzazione
per le emissioni in atmosfera per alcuni impianti agricoli (essiccatoi,
cantine, frantoi). La legge di conversione del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
ha introdotto nel testo del decreto l’articolo 41-ter, norme ambientali
per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo.
La norma, fortemente sollecitata da Coldiretti, risolve, finalmente, l’annosa
questione degli impianti agricoli che, pur producendo emissioni insignificanti
o irrilevanti, non risultavano compresi nell’elenco di quelli esonerati
dagli obblighi di autorizzazione e per i quali, in assenza di tale previsione,
sarebbe scattato a settembre l'obbligo di adeguamento.
La disposizione approvata, integrando la parte I dell'allegato IV alla
parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserisce tra gli
impianti ad inquinamento scarsamente significativo, non soggetti all’obbligo
di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i seguenti impianti: silos
per i materiali vegetali; impianti di essiccazione di materiali vegetali
impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica
nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati
a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel,
e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas”;
cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché
stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una
produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri
per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente
dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso,
addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio
delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui
alla presente lettera; frantoi.
Gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio
di imprese agricole e gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o
altre bevande fermentate non ricompresi tra quelli esonerati sono soggetti
al regime semplificato dell’autorizzazione generale. (www.ilpuntocoldiretti.it)
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