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Emissioni in atmosfera, esonerati gli impianti agricoli 


Approvato in via definitiva l’esonero dall’obbligo di autorizzazione per le emissioni in atmosfera per alcuni impianti agricoli (essiccatoi, cantine, frantoi). La legge di conversione del decreto legge  21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ha introdotto nel testo del decreto l’articolo 41-ter, norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo.

La norma, fortemente sollecitata da Coldiretti, risolve, finalmente, l’annosa questione degli impianti agricoli che, pur producendo emissioni insignificanti o irrilevanti, non risultavano compresi nell’elenco di quelli esonerati dagli obblighi di autorizzazione e per i quali, in assenza di tale previsione, sarebbe scattato a settembre l'obbligo di adeguamento.

La disposizione approvata, integrando la parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserisce tra gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo, non soggetti all’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i seguenti impianti: silos per i materiali vegetali; impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas”; cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera; frantoi.
 
Gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole e gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi tra quelli esonerati sono soggetti al regime semplificato dell’autorizzazione generale. (www.ilpuntocoldiretti.it)


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