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ENTI E
MINISTERI
Il nuovo regolamento UE sulle bevande spiritose
La Commissione esprime soddisfazione per l'approvazione da
parte del Consiglio e del Parlamento del nuovo regolamento.
I ministri dell'agricoltura dell'Unione europea hanno raggiunto a dicembre
un accordo politico sul nuovo regolamento relativo alle bevande spiritose,
suggellando così un accordo in prima lettura fra il Consiglio dei
Ministri e il Parlamento europeo. Il nuovo regolamento rende più
chiara la normativa UE sulle bevande spiritose, fonde in un unico testo
i due regolamenti precedenti e adegua le norme in modo da tener conto
dei cambiamenti tecnici, dei requisiti dell'OMC e del sistema europeo
di indicazioni geografiche. Esso stabilisce definizioni chiare per tutte
le bevande spiritose e dovrebbe aiutare i produttori a commercializzare
i loro prodotti, offrendo nel contempo maggiore chiarezza per i consumatori.
Uno dei principali punti di discussione da quando la proposta è
stata presentata dalla Commissione, nel dicembre 2005, è stata
la definizione della vodka. Il nuovo regolamento lascia invariata la definizione
attuale, modificando però leggermente i requisiti relativi all'etichettatura.
In futuro la vodka prodotta a partire da cereali o patate sarà
etichettata semplicemente come vodka, mentre quella ottenuta da altre
materie prime recherà la dicitura "distillata da" accompagnata
dal nome della materia prima utilizzata. Il regolamento entrerà
in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. "Raggiungere un accordo fra il Consiglio,
il Parlamento e la Commissione in prima lettura è un risultato
notevole" ha commentato Mariann Fischer Boel, Commissaria all'agricoltura
e allo sviluppo rurale. "Sono lieta che siamo riusciti a trovare
un compromesso pragmatico sulla definizione di vodka, che consentirà
ai produttori di questo importante prodotto di continuare ad esercitare
la loro attività. Penso che il nuovo regolamento contribuirà
ad accrescere il successo dei produttori e apporterà chiarezza
per i consumatori." Il nuovo regolamento proteggerà la reputazione
che le bevande spiritose hanno acquisito nell'UE e sul mercato mondiale
continuando a fondarsi sulle pratiche tradizionali utilizzate nella loro
produzione. Le innovazioni tecnologiche sono ammesse quando migliorano
la qualità. Il regolamento tiene conto delle disposizioni dell'accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti
al commercio ("accordo TRIPS") e dell'accordo generale sulle
tariffe doganali e il commercio, che è parte integrante dell'accordo
che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Le definizioni
continuano a rispettare le pratiche tradizionali di qualità, ma
sono state aggiornate nei casi in cui le definizioni precedenti erano
carenti o insufficienti o quando l'evoluzione tecnologica consentiva di
migliorarle.
Da quando la Commissione ha presentato la proposta il 15 dicembre 2005,
intensi dibattiti si sono svolti al Parlamento e al Consiglio. In conformità
agli obblighi internazionali derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici
agli scambi, la Commissione ha notificato il fascicolo all'OMC fissando
un periodo di due mesi per le eventuali osservazioni. La procedura si
è conclusa con successo senza che nessuno dei partner commerciali
dell'UE abbia espresso riserve di rilievo. Il 19 giugno 2007, in prima
lettura, il Parlamento europeo ha espresso a grande maggioranza il proprio
sostegno all'orientamento generale. Dopo il successo della notifica all'OMC,
la Commissione ha approvato il compromesso del Consiglio votato dal Parlamento
europeo, aprendo così la strada all'accordo politico concluso alla
riunione del Consiglio.
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