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ENTI E
MINISTERI
Le zone vulnerabili da nitrati saranno
riviste, ok al provvedimento salva-stalle
Via libera della Camera allo schema di accordo per
l’aggiornamento delle zone vulnerabili e l’adeguamento dei
programmi di azione previsti dalla direttiva nitrati. Il provvedimento
dispone l’obbligo per le Regioni di procedere alla revisione delle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, prevedendo al contempo,
nelle more dell'audizione della nuova mappa, e comunque per non più
di un anno, che nelle attuali zone vulnerabili da nitrati si applichino
le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
In pratica si riconoscono le buone ragioni portate avanti dalla Coldiretti
per la gestione di un problema la cui origine è molto più
diversificata rispetto a quella agricola, ma che se non si fosse intervenuti
rischiava di mettere in ginocchio la zootecnia del nord Italia (Veneto,
Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) con migliaia
di aziende destinate a chiudere, con conseguente perdita di posti di lavoro
e di produzioni Made in Italy a favore di quelle di altri paesi europei.
La Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in
via definitiva il disegno di legge, già licenziato dal Senato,
di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese. In particolare, l’articolo
36, nel testo riformulato al Senato, inserisce i commi 7 ter e 7 quater
finalizzati alla soluzione delle problematiche emerse sul territorio
in materia di nitrati.
Le nuove disposizioni, inserite durante l’esame al Senato,
prevedono che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto, le Regioni e le Province autonome in
conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva
del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/Cee relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti
nel medesimo Accordo.
Qualora le Regioni e le Province autonome, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non abbiano
provveduto, il Governo deve esercitare il potere sostitutivo secondo quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La norma prevede,
ancora che, nelle more dell’aggiornamento previsto e, comunque,
per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati
si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
La “direttiva nitrati” (91/676/Cee) è stata emanata
allo scopo di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque e del
suolo causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Gli Stati membri
sono stati chiamati ad individuare le Zone Vulnerabili da Nitrati (Zvn)
di origine agricola, ossia quelle in cui le acque di falda contengono
o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l di nitrati,
a progettare ed attuare i necessari "programmi d'azione" per
ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati, prevedendo
misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti
contenenti azoto e stabilendo restrizioni specifiche nell'impiego di effluenti
zootecnici.
La Direttiva 91/676/Cee è stata recepita a livello nazionale con
il D.Lgs. 152/99 successivamente sostituito dal D.Lgs. 152/2006 (c.d.
Codice dell’ambiente) e le singole Regioni hanno emanato i provvedimenti
necessari per applicare le norme comunitarie e nazionali sui rispettivi
territori. Ogni Regione ha individuato le zone vulnerabili ed ha
stabilito gli obblighi che ogni azienda deve rispettare per una corretta
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti
azotati.
Ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 152/2006, nelle zone designate
come vulnerabili da nitrati devono essere attuati i programmi di azione
obbligatori, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona
pratica agricola di cui al D.M. politiche agricole e forestali 19 aprile
1999.
Con l’Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/Cee, siglato
in data 5 maggio 2011, le Regioni e le Province autonome e i Ministeri
dell’Ambiente e delle Politiche agricole, hanno convenuto, tra l’altro,
sulla necessità di procedere ad uno studio finalizzato all’aggiornamento
delle zone vulnerabili da nitrati in relazione ad una serie di indagini
indicate nel medesimo accordo, soprattutto al fine di individuare le fonti
di pressione e le specifiche cause di inquinamento.
Si ricorda, inoltre, che con la decisione 2011/721/Ue, l’Unione
europea ha concesso alle Regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia,
Veneto ed Emilia-Romagna) la possibilità di operare in deroga alle
disposizioni della “direttiva nitrati”. Tale deroga consente
agli allevatori ed agli agricoltori, che abbiano avanzato specifica richiesta,
di distribuire per la fertilizzazione delle colture una quantità
di effluenti zootecnici maggiore di quella prevista per le zone vulnerabili.
La deroga permette di incrementare la quantità di effluenti annualmente
distribuita, passando dai 170 kg/ha di azoto di origine zootecnica, come
previsto dalla “direttiva nitrati”, a 250 kg/ha nel caso di
aziende beneficiarie della deroga, nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’Ue. (www.ilpuntocoldiretti.it)
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