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ENTI
E MINISTERI
Qualità, per l’Italia il pacchetto non è un pacco
Soddisfazione di Catania e De Castro per il varo delle misure
che aggiungono garanzie per la tutela del made in Italy. Ora la sfida
si sposta sulla 'madre di tutte le battaglie': la Pac
Il ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, Mario Catania, e il presidente della Commissione Agricoltura
del Parlamento europeo, Paolo De Castro, in una conferenza stampa congiunta
hanno presentato l’11 luglio al Mipaaf il nuovo pacchetto di compromesso
sui sistemi di qualità nella versione concordata nel trilogo (Parlamento
europeo-Commissione-Consiglio dei ministri) informale del 21 giugno.
“Le novità contenute nel Pacchetto Qualità sono un
ottimo risultato per il nostro Paese – ha dichiarato Catania - perché
sono il frutto del duro lavoro che l’Italia ha portato avanti con
grande determinazione e unità a livello comunitario, sia in sede
di Consiglio europeo che del Parlamento. Il testo iniziale del Pacchetto
è stato sensibilmente migliorato proprio grazie al nostro impegno
continuo e costante per tutelare la qualità delle nostre produzioni
agroalimentari. Questo risultato assume ancora maggiore rilievo se consideriamo
anche la posizione di minoranza che l’Italia ha avuto nel corso
delle trattative. Tra le novità del Pacchetto, quella che ritengo
forse la più importante è la misura relativa alla protezione
ex officio, grazie alla quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare
le misure necessarie a tutelare le indicazioni geografiche. In questo
modo non potranno più verificarsi casi come quello del famigerato
‘Parmesan’ e le nostre eccellenze agroalimentari potranno
essere protette nel modo adeguato”.
Sulla stessa linea anche De Castro, che ha spiegato come la riforma della
Pac possa essere considerata “la madre di tutte le battaglie”,
e come i tempi per combatterla si stiano facendo sempre più stretti
anche alla luce degli oltre 2.000 emendamenti alla proposta di Ciolos
previsti in arrivo entro le prossime 24 ore.
Dal punto di vista dell’Italia, rispetto agli anni passati la possibilità
di intervenire in maniera sostanziale sui testi proposti è assolutamente
migliorata grazie al meccanismo della codecisione che riequilibra lo strapotere
dei paesi nordeuropei in consiglio con una fortissima presenza di rappresentanti
delle aree mediterranee in parlamento.
Da rimarcare come, in risposta agli interventi della stampa, tanto Catania
quanto De Castro abbiano voluto sottolineare come la mancata approvazione
della programmazione di produzione nel pacchetto qualità, che a
differenza di quella del pacchetto latte è stata rimandata in seno
alla discussione sulla riforma Pac, non possa essere in nessun modo considerata
una sconfitta per il nostro paese in quanto la questione rimane ancora
aperta sui tavoli di Bruxelles. La questione potrebbe inoltre essere chiusa
in maniera definitiva, secondo De Castro, qualora venisse accolta la proposta
di Michel Dantin, che già prevede al suo interno l’estensione
del pacchetto latte a tutte le filiere produttive.
Ecco il testo del progetto di regolamento che, rispetto alla regolamentazione
vigente (Reg. 510/06), contiene elementi nuovi:
- protezione ex officio (art. 13): introduzione esplicita nel regolamento
del principio che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie
alla tutela delle indicazioni geografiche designando le autorità
responsabili di adottare le misure di protezione e prevedendo espressamente
che le autorità designate offrano adeguate garanzie di obiettività
ed imparzialità. Quindi non sarà più necessaria una
denuncia di parte affinché si attivi il processo di protezione
su un prodotto riconosciuto a livello comunitario;
- protezione estesa (art. 13): la protezione prevista dall’art.
13 è stata estesa anche alle DOP/IGP utilizzate come ingredienti
di altri prodotti composti, elaborati o trasformati;
- riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità dei gruppi (ad
es. Consorzi di tutela) (art. 42) ai quali viene attribuito il compito
di contribuire alla protezione ed alla promozione delle Dop e Igp. A tal
fine viene inoltre previsto che gli Stati membri possano incoraggiare
la formazione ed il funzionamento dei gruppi sul proprio territorio;
- indicazioni in etichetta (art. 12): viene espressamente previsto che
possano figurare in etichetta sia rappresentazioni grafiche della zona
d’origine, sia testi o simboli che si riferiscono allo Stato membro
e/o alle regioni all’interno delle quali è situata la zona
di produzione delle DOP/IGP;
- marchi d’area (art. 12): viene espressamente previsto che possano
essere utilizzati in etichetta i marchi collettivi geografici insieme
alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche
protette;
- prodotto di montagna (art. 28): tra i termini facoltativi di qualità
viene introdotto direttamente nel regolamento il termine “prodotto
di montagna” (per i prodotti di cui all’allegato I del Trattato)
che può essere utilizzato esclusivamente per indicare un prodotto
ottenuto con materia prima e/o mangimi per animali provenienti essenzialmente
da aree di montagna ed il cui processo di trasformazione avviene nelle
aree di montagna come definite dal Reg. 1257/99, art. 18.1;
- prodotto delle isole (art. 29b): la Commissione si impegna a presentare,
entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, uno studio
sulla possibilità di introdurre il nuovo termine facoltativo di
qualità “prodotto delle isole” per i prodotti di cui
all’allegato I del Trattato. La materia prima deve provenire dalle
isole e per i prodotti trasformati, se la lavorazione è sostanziale
per determinarne le caratteristiche, deve avvenire nelle isole;
- modifica della disciplina delle Stg (Titolo III): a differenza di quanto
previsto dal reg. 509/2006 non viene più consentita la registrazione
come Stg di prodotti senza riserva del nome. Ciò rischiava di compromettere
le due Stg italiane (pizza napoletana e mozzarella), tuttavia il lavoro
di discussione in sede comunitaria ha permesso di ottenere un iter meno
gravoso per quei prodotti che non hanno la registrazione del nome attraverso
l’introduzione di una procedura semplificata per la registrazione
dei nomi delle Stg registrate senza riserva. E’ stato inoltre portato
a 10 anni che decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento
il periodo transitorio concesso dalla Commissione per utilizzare il logo
Stg sui prodotti registrati senza riserva del nome;
- termini facoltativi di qualità: con l’obiettivo di facilitare
la comunicazione nell’ambito del mercato interno, per consentire
ai produttori di comunicare il valore aggiunto di un determinato prodotto
sono introdotti i termini facoltativi di qualità, diversi dai termini
riservati facoltativi che rimangono disciplinati all’interno dell’Ocm
unica (es. olio estratto a freddo).
Vi è comunque la possibilità che gli Stati membri mantengano
le proprie norme nazionali in materia, purché siano conformi al
diritto comunitario. I termini facoltativi di qualità devono soddisfare
i seguenti criteri:
1. il termine si riferisce ad una caratteristica di una o più categorie
di prodotti, derivanti da produzione o processo in uso in alcune specifiche
aree;
2. l’uso del termine aggiunge valore rispetto a prodotti similari
presenti sul mercato;
3. il termine ha una dimensione europea.
(http://agronotizie.imagelinenetwork.com/)
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