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ENTI E
MINISTERI
Etichette più facili da decifrare
Vanno dichiarati ingredienti, origine e calorie ... Non solo grafica e
notizie generali su utilizzo e scadenza: anche ingredienti e origine sono
trattati estesamente dal regolamento comunitario sull’etichetta.
A partire dagli allergeni, che dovranno risaltare, con caratteri, stile
o sfondo differenti. Il nome dell’allergene dovrà anche essere
ripetuto ogni volta sia presente in più ingredienti o coadiuvanti
tecnologici impiegati nell’alimento (fanno eccezione i casi in cui
la presenza è chiara dalla denominazione dell’alimento).
Oli e grassi dovranno indicare la loro natura: non basterà più
scrivere oli grassi vegetali ma bisognerà specificarne anche la
tipologia (mais, soia etc) da riportare in ordine decrescente di peso
(in alternativa, qualora si tratti di miscele, è ammessa la dicitura
“in proporzione variabile”). Per i grassi di origine animale
si potrà indicare la specie da cui essi derivano.
Nel caso ci sia aggiunta di acqua o di ingredienti volatili, questi si
dovranno indicare solo nell’ipotesi in cui nel prodotto finito pesino
per più del 5%. Dovranno invece venire sempre citati se aggiunti
alla carne, alle preparazioni di carne, ai prodotti della pesca non processati
e ai molluschi bivalvi non processati. E ancora: le bevande diverse da
tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè
con un tenore di caffeina superiore a 10mg/l dovranno riportare nello
stesso campo visivo del nome oltre alla scritta “Tenore elevato
di caffeina” (presente dal 2002) l’avvertenza “Non raccomandato
per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
E nei prodotto glassati il peso sarà espresso al netto della glassatura.
Poi c’è la dichiarazione nutrizionale: i preconfezionati
(tranne rare eccezioni) dovranno obbligatoriamente riportare in un unico
campo visivo una tabella con contenuto energetico, grassi, acidi grassi
saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. I valori andranno riferiti
a ogni 100 giorni e, su base volontaria, alla porzione.
Importanti novità anche in tema di “origine”. L’indicazione
dell’origine del prodotto (il luogo ove esso ha subito l’ultima
trasformazione sostanziale) o del luogo di provenienza rimane obbligatoria
qualora l’omissione possa indurre in errore il consumatore (una
mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia). Ma anche qui ci
sono novità: qualora l’origine del prodotto sia indicata
ma sia diversa da quella dell’ingrediente primario, dovrà
essere citata anche quest’ultima (o si dovrà precisare che
la sua non coincidenza con l’origine del prodotto); si dovrà
specificare la provenienza delle carni fresche e congelate delle specie
suina, ovina, caprina e di pollame vendute tal quali, con le modalità
che la Commissione andrà a precisare entro fine 2013; entro il
2014 la Commissione dovrà eseguire una valutazione d’impatto
in merito all’eventuale estensione dell’obbligo di indicare
l’origine di una serie di prodotti: carni diverse da quelle già
soggette all’obbligo, latte, latte come ingrediente di prodotti
lattiero-caseari, prodotti non trasformati, prodotti mono-ingrediente,
ingredienti utilizzati in quota superiore al 50%, carne usata come ingrediente
di altri prodotti.
Le nuove regole saranno applicate entro i tre anni seguenti alla pubblicazione
del regolamento (entro il 2016 per quanto riguarda le informazioni nutrizionali).
Spetterà agli Stati membri la responsabilità di gestire
i controlli ufficiali sull’informazione al consumatore relativa
ai prodotti alimentari: ogni Paese membro dovrà designare un’autorità
deputata a coordinare le verifiche da affidare a organismi di controllo
appositamente formati e da pianificare su base triennale. (Rossella Cadeo
- www.ilsole24ore.com)
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