ENTI E MINISTERI

Il maltrattamento animali vale per tutti
Una sentenza della terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione traccia una netta linea di demarcazione con il passato.


I reati di maltrattamento e uccisione di animali sono, sostanzialmente, sempre e comunque punibili, a prescindere che le vittime rientrino nella categoria giuridica definita con l'espressione "animali d'affezione" o meno. Il pronunciamento della Cassazione, spiega l'Enpa,  sancisce  "l’applicabilità degli articoli 544 bis e ter del codice penale", estendendo la stessa in favore di tutti gli animali ed a tutti i contesti, anche quelli disciplinati da leggi speciali. Un concetto questo già parzialmente contenuto nella legge 189/2004, profonda innovatrice della materia.
Le leggi speciali disciplinano determinati contesti in cui sono presenti animali delle specie più svariate. L'Enpa spiega ancora che il significato del pronunciamento della Corte di Cassazione è di portata storica:  "categorie, come quelle dei cacciatori, circensi, vivisettori, pescatori o degli allevatori, nel caso in cui si rendano responsabili di delitti contro gli animali, non potranno più nascondersi dietro un dito e invocare una vera e propria immunità, connessa alla natura dell’attività che essi svolgono". 
Principio storico  Un provvedimento di assoluzione impugnato dalla Procura della Repubblica di Pistoia contro il Tribunale della stessa città, che aveva stabilito che il comportamento da parte di un circense, chiamato a giudizio su iniziativa della Lav, non fosse sanzionabile in quanto il 544 ter  non si sarebbe dovuto applicare a “quelle attività umane che hanno un rilievo sia di carattere commerciale che ludico, ovvero un risvolto di carattere economico”. L'articolo 544 ter  della legge 189/2004 dispone che  "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale". La Cassazioneha fornito un'interpretazione diversa rispetto a quella espressa dal Tribunale di Pistoia, stabilendo così un nuovo principio in materia di maltrattamento animali.
La gioia della Lav. Soddisfatta anche e soprattutto la Lega Anti Vivisezione che da sempre, sin dall'emanazione della legge 189, ha sostenuto la battaglia sull'equiparabilità dei diritti per gli animali d'affezione e non. L'editoriale a firma congiunta del suo presidente Gianluca Felicetti e  del magistrato di Cassazione Maurizio Santoloci   spiega che  "la sentenza 6 – 26 marzo 2012,  n. 11606  stabilisce in modo inequivocabile che la norma sul maltrattamento si applica senza confini ed ovunque ed a carico di chiunque. Non vi sono soggetti e situazioni esenti ed animali sottratti alla tutela". Appunto, la legge è uguale per tutti. (A.S. - http://www.newnotizie.it)


Torna all'indice di ASA-Press.com