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ENTI E
MINISTERI
Il maltrattamento animali vale per tutti
Una sentenza della terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione
traccia una netta linea di demarcazione con il passato.
I reati di maltrattamento e uccisione di animali sono,
sostanzialmente, sempre e comunque punibili, a prescindere che le vittime
rientrino nella categoria giuridica definita con l'espressione "animali
d'affezione" o meno. Il pronunciamento della Cassazione, spiega l'Enpa,
sancisce "l’applicabilità degli articoli 544 bis
e ter del codice penale", estendendo la stessa in favore di tutti
gli animali ed a tutti i contesti, anche quelli disciplinati da leggi
speciali. Un concetto questo già parzialmente contenuto nella legge
189/2004, profonda innovatrice della materia.
Le leggi speciali disciplinano determinati contesti in cui sono presenti
animali delle specie più svariate. L'Enpa spiega ancora che il
significato del pronunciamento della Corte di Cassazione è di portata
storica: "categorie, come quelle dei cacciatori, circensi,
vivisettori, pescatori o degli allevatori, nel caso in cui si rendano
responsabili di delitti contro gli animali, non potranno più nascondersi
dietro un dito e invocare una vera e propria immunità, connessa
alla natura dell’attività che essi svolgono".
Principio storico Un provvedimento di assoluzione impugnato dalla
Procura della Repubblica di Pistoia contro il Tribunale della stessa città,
che aveva stabilito che il comportamento da parte di un circense, chiamato
a giudizio su iniziativa della Lav, non fosse sanzionabile in quanto il
544 ter non si sarebbe dovuto applicare a “quelle attività
umane che hanno un rilievo sia di carattere commerciale che ludico, ovvero
un risvolto di carattere economico”. L'articolo 544 ter della
legge 189/2004 dispone che "Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone
a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per
le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da
tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena
si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o
vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla
salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai
fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale". La Cassazioneha
fornito un'interpretazione diversa rispetto a quella espressa dal Tribunale
di Pistoia, stabilendo così un nuovo principio in materia di maltrattamento
animali.
La gioia della Lav. Soddisfatta anche e soprattutto la Lega Anti Vivisezione
che da sempre, sin dall'emanazione della legge 189, ha sostenuto la battaglia
sull'equiparabilità dei diritti per gli animali d'affezione e non.
L'editoriale a firma congiunta del suo presidente Gianluca Felicetti e
del magistrato di Cassazione Maurizio Santoloci spiega che
"la sentenza 6 – 26 marzo 2012, n. 11606 stabilisce
in modo inequivocabile che la norma sul maltrattamento si applica senza
confini ed ovunque ed a carico di chiunque. Non vi sono soggetti e situazioni
esenti ed animali sottratti alla tutela". Appunto, la legge è
uguale per tutti. (A.S. - http://www.newnotizie.it)
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