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ENTI E
MINISTERI
CRISI: COLDIRETTI, ENTRO 3 MESI I TERRENI AGRICOLI IN VENDITA
“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità,
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno
o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni
a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali,
di proprietà dello Stato”, “nonché di proprietà
degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del
Demanio”. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere note
le disposizioni in materia di dismissioni dei terreni agricoli previste
nel maxiemendamento nel quale si prevede, peraltro, che la vendita avverrà
“mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore
a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore
a 400 mila euro”. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità
agricola giovanile è riconosciuto - sottolinea la Coldiretti -
il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così
come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
e successive modificazioni. “Le Regioni, le Province, i Comuni possono
vendere” “i beni di loro proprietà aventi destinazione
agricola” conferendo mandato irrevocabile a vendere - precisa la
Coldiretti - all’Agenzia del Demanio che “provvede al versamento
agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla
vendita al netto dei costi sostenuti e documentati”. “L’accoglimento
nel maxiemendamento alla manovra della nostra proposta formulata
al Forum di Cernobbio di vendere le terre pubbliche ai giovani coltivatori
è una buona notizia per il Paese e per gli agricoltori”,
ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel sottolineare
che si tratta “di trecentotrentottomila ettari di terreni agricoli
per un valore stimato di 6 miliardi di euro secondo le elaborazioni Coldiretti
su dati del censimento dell’agricoltura”. La cessione di questi
terreni - ha proseguito Marini - toglie allo Stato il compito improprio
di coltivare la terra, rende disponibili risorse per lo sviluppo per le
casse pubbliche, ma favorisce la competitività delle imprese e
nuova occupazione in un settore, quello del cibo e del made in Italy,
che rappresenta una leva straordinaria su cui poggiare
un pezzo importante del nostro futuro. La cessione di questi terreni -
ha proseguito Marini – ha il vantaggio di calmierare il prezzo dei
terreni, stimolare la crescita, l’occupazione e la redditività
delle imprese agricole che meglio dello Stato sono in grado di valorizzare
lavorando la terra e generare nuova occupazione. Il costo della terra
è il principale ostacolo all’ingresso dei giovani in agricoltura
dove il valore medio della terra – ha sottolineto la Coldiretti
- ha superato i 18.400 euro per ettaro nel 2010, con una crescita dello
0,8 per cento a prezzi correnti in linea con quella degli ultimi anni.
Dietro il valore medio – precisa la Coldiretti - si nasconde però
una forte variabilità con valori che partono dai mille euro all'ettaro
dei pascoli della provincia di Catanzaro con un ettaro di vigneto nelle
zone di produzione più celebri, dalla Toscana al Trentino Alto
Adige che può andare da 500mila a oltre un milione di euro ad ettaro.
Una forte differenza è riscontrabile a livello territoriale: i
terreni del Nord mediamente - continua la Coldiretti - presentano valori
medi più che doppi rispetto a quelli del Mezzogiorno e allo stesso
modo i terreni di pianura, in media, sono valutati circa tre volte di
più di quelli di montagna. La terra in Italia costa più
che in Germania e in Francia, ma meno che in Danimarca e Olanda. La difficoltà
di accesso al credito – ha concluso la Coldiretti - continua a rappresentare
un freno all’acquisto degli agricoltori professionali che sembrano
orientarsi sempre più verso l’affitto dei terreni, considerato
più flessibile rispetto all’oneroso indebitamento derivante
dall’accensione di un mutuo. Le superfici in affitto o gestite a
titolo gratuito secondo l’Inea sono in costante aumento nell’ultimo
decennio (+56 per cento) e nel 2010 hanno raggiunto il 39 per cento della
Superficie agricola utile totale. (www.coldiretti.it)
IL TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO
Art. 4-quater
(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno
o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni
a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali,
di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti
ai sensi del d.lgs n. 28 maggio 2010, n,. 85 nonché di proprietà
degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del
Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore
a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore
a 400 mila euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento
al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e
5, del decreto-legge n. 351 del 2001.
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine
di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile
è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori
agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Nell’eventualità
di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione
urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all’alienazione
medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior
valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni
di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente
l’assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime
aree.
4. Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere, per le finalità
e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà
aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del d.lgs
28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia
del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L’Agenzia provvede al
versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi
derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai
commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
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