MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

EMENDAMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2005 chiesto dalle Città del Vino

Una rappresentanza dell'Associazione nazionale Città del Vino è stata ricevuta il 30 novembre a Roma dalla Commissione Agricoltura del Senato per una audizione durante la quale è stata presentata la richiesta di emendamento alla Legge Finanziaria 2005 che introduca norme a tutela e valorizzazioe dei vitigni autoctoni e antichi italiani.

In sintesi, la proposta di emendamento contiene le seguenti richieste:

1. la tutela e la salvaguardia del vitigno autoctono (antico e tradizionale italiano) e del suo forte legame con il territorio attraverso il riconoscimento dei vitigni autoctoni e antichi come patrimonio culturale dello Stato.

2. L'iscrizione nel Registro delle varietà autorizzate dei vitigni autoctoni e antichi dopo le procedure di accertamento effettuate dal Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti e la conseguente delimitazione dell'area di coltivazione, dando immediatamente ai produttori l'opportunità di essere coltivati, per non incorrere in forme di "abusivismo" colturale.

3. Favorire la ricerca e la sperimentazione. Si ipotizzano circa 2.000 varietà di viti in Italia, di cui solo 351 sono iscritte al Registro nazionale. Occorre pertanto un piano nazionale ed una metodologia che consenta da un lato una classificazione oggettiva e coerente, distinguendo i sinonimi, i cloni, ecc. (ad esempio, ci sono vitigni "ubiquitari" come il Sangiovese, presente difusamente nel centro Italia; vitigni "regionali", ad esempio il Nero d'Avola in Sicilia; e vitigni decisamente "locali", coltivati in un ambito ristretto di una regione, come il Sagrantino in Umbria); dall'altro la sperimentazione viticola ed enologica, coinvolgendo i produttori che, ad oggi sono i veri protagonisti della rinascita dei vini da vitigni autoctoni e senza i quali una vera e propria vitivinicoltura dei vitigni autoctoni è impossibile. Da qui la proposta di sgravio fiscale contenuta nell'emendamento, a sostengo degli investimenti nella ricerca e nella sperimentazione.

Si ricorda, tra l'altro, l'impegno dell'Associazione nazionale Città del Vino sul tema della tutela dei vitigni autoctoni italiani, attraverso alcune azioni: il progetto per un "giardino dei vitigni antichi" in Calabria; l'edizione del Dizionario dei Vitigni antichi; il programma Vinum Loci per lo studio e la valorizzazione di alcunivitigni di portare in produzione; VIP Vino In Piazza, ovvero momenti di degustazione nelel Piazze delel Città del Vino oitaliane dedicati esclusivamente ai vini da vitigni autocotni,; ecc. ecc.

Questo è il testo dell'emendamento:


EMENDAMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2005
"Tutela dei vitigni autoctoni italiani"

Le ragioni per attivare iniziative per la tutela e la valorizzazione di vitigni autoctoni e antichi italiani, e per cui si richiede l'approvazione del susseguente emendamento alla Legge Finanziaria 2005, sono molteplici.

In primo luogo sono da ricercare nel ritrovato spirito di ricerca e innovazione che ha spinto molti produttori vitivinicoli italiani di qualità ad investire anche ingenti risorse finanziarie ed energie intellettuali nella ricerca e nella sperimentazione sui vitigni autoctoni - molti caduti in disuso, e non certo per motivi semplicemente qualitativi - considerati uno strumento essenziale per consolidare ed aumentare il prestigio del vino italiano sui mercati nazionali ed internazionali.

Questa tendenza è confermata anche dall'esigenza di diversificare la qualità del vino italiano, allontanandolo da una negativa globalizzazione dei gusti, ma imponendolo invece sul mercato come un "unicum" irripetibile e irrealizzabile altrove, date sia le caratteristiche pedologiche, ambientali e del paesaggio di tanti territori del vino italiani, ma anche dalle specifiche conoscenze frutto di tradizioni e di saperi maturati localmente.

A ciò si aggiunge la crescente domanda da parte dei consumatori, sempre più attratti da vini espressione di territorio - e quindi di valori e di tradizioni antiche - e apprezzati proprio in virtù della loro tipicità.

Ecco perché si ravvede la necessità di sostenere quei produttori che si impegnano fortemente nella valorizzazione dei vitigni autoctoni e antichi italiani, identificabili per la loro unicità organolettica quale espressione più viva e peculiare del patrimonio agricolo ma anche culturale del Paese.

Da non sottovalutare, inoltre, anche le ripercussioni occupazionali che il sostegno alle produzioni autoctone italiane possono favorire, sia direttamente nell'ambito delle attività delle aziende vitivinicole sia indirettamente nel più vasto ambito della ricerca, nonché della commercializzazione e dell'incremento di quote di mercato, internazionali ma anche locali.

A questi motivi si aggiungono le preoccupazioni avanzate da gran parte del mondo del vino (e dei produttori) all'indomani della decisione presa da alcune Regioni di inserire tra le varietà coltivabili nei rispettivi ambiti regionali di vitigni che storicamente ma anche produttivamente non appartengono a quella tradizione vitivinicola regionale. Gli esempi più eclatanti sono la decisione della Regione Toscana e della Regione Marche di inserire tra i vitigni coltivabili il Sagrantino, espressione unica e tipica della viticoltura dell'Umbria, nonché la decisione della Regione Puglia di inserire nel proprio elenco il vitigno Refosco, coltivato quasi esclusivamente in Friuli Venezia Giulia.
Si tratta di provvedimenti che snaturano il rapporto tra vitigno e territorio e che rafforzano la necessità di approvare questo emendamento che consentirebbe, invece, una maggiore tutela della tipicità e del rapporto tra vitigno e territorio di origine.

In sintesi, le richieste contenute nell'emendamento sono le seguenti:
a) L'istituzione di una specifica sezione del Registro nazionale delle varietà di viti coltivabili che classifichi i vitigni autoctoni e antichi italiani;
b) L'intervento del Ministro per le politiche agricole e forestali che con apposito decreto ne limiti l'uso del nome e della coltivazione alle aree di appartenenza;
c) L'attivazione di sgravi fiscali in favore delle aziende vitivinicole che investono nella ricerca, nella sperimentazione, nella qualificazione dei vitigni autoctoni e antichi italiani con un onere per il Bilancio dello Stato prevedibile in 1,5 milioni di Euro.

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Art. 1

1. E' istituita la sezione IV "vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani" del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per "vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani" si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall'importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002, su richiesta motivata e documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accerta le condizioni per l'iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne delimita l'area di coltivazione. Ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è iscritto con il nome storico, accompagnato dai relativi sinonimi. Ad ogni nome è attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Per ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è altresì delimitata la zona di produzione. Sono vietati l'uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 a 16.000 euro, stabilita ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo 16 luglio 2004, per combattere le imitazioni e le usurpazioni di denominazioni protette, e all'espianto dei vitigni abusivi.

3. Alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione dei vitigni di cui alla presente norma condotte a cura e spese delle aziende agricole, singole e associate, si applicano in quanto compatibili le norme del comma 2 art. 3 della legge 2 agosto 1982, in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto finalizzati all'organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale, e agli studi e ricerche a tal fine necessari.



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