MINISTERO PER L'AGRICOLTURA Questo è il testo dell'emendamento:
Le ragioni per attivare iniziative per la tutela e la valorizzazione di vitigni autoctoni e antichi italiani, e per cui si richiede l'approvazione del susseguente emendamento alla Legge Finanziaria 2005, sono molteplici. In primo luogo sono da ricercare nel ritrovato spirito di ricerca e innovazione che ha spinto molti produttori vitivinicoli italiani di qualità ad investire anche ingenti risorse finanziarie ed energie intellettuali nella ricerca e nella sperimentazione sui vitigni autoctoni - molti caduti in disuso, e non certo per motivi semplicemente qualitativi - considerati uno strumento essenziale per consolidare ed aumentare il prestigio del vino italiano sui mercati nazionali ed internazionali. Questa tendenza è confermata anche dall'esigenza di diversificare la qualità del vino italiano, allontanandolo da una negativa globalizzazione dei gusti, ma imponendolo invece sul mercato come un "unicum" irripetibile e irrealizzabile altrove, date sia le caratteristiche pedologiche, ambientali e del paesaggio di tanti territori del vino italiani, ma anche dalle specifiche conoscenze frutto di tradizioni e di saperi maturati localmente. A ciò si aggiunge la crescente domanda da parte dei consumatori, sempre più attratti da vini espressione di territorio - e quindi di valori e di tradizioni antiche - e apprezzati proprio in virtù della loro tipicità. Ecco perché si ravvede la necessità di sostenere quei produttori che si impegnano fortemente nella valorizzazione dei vitigni autoctoni e antichi italiani, identificabili per la loro unicità organolettica quale espressione più viva e peculiare del patrimonio agricolo ma anche culturale del Paese. Da non sottovalutare, inoltre, anche le ripercussioni occupazionali che il sostegno alle produzioni autoctone italiane possono favorire, sia direttamente nell'ambito delle attività delle aziende vitivinicole sia indirettamente nel più vasto ambito della ricerca, nonché della commercializzazione e dell'incremento di quote di mercato, internazionali ma anche locali. A questi motivi si aggiungono le preoccupazioni avanzate
da gran parte del mondo del vino (e dei produttori) all'indomani della
decisione presa da alcune Regioni di inserire tra le varietà coltivabili
nei rispettivi ambiti regionali di vitigni che storicamente ma anche produttivamente
non appartengono a quella tradizione vitivinicola regionale. Gli esempi
più eclatanti sono la decisione della Regione Toscana e della Regione
Marche di inserire tra i vitigni coltivabili il Sagrantino, espressione
unica e tipica della viticoltura dell'Umbria, nonché la decisione
della Regione Puglia di inserire nel proprio elenco il vitigno Refosco,
coltivato quasi esclusivamente in Friuli Venezia Giulia. In sintesi, le richieste contenute nell'emendamento sono
le seguenti: *** *** *** *** *** *** 1. E' istituita la sezione IV "vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani" del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per "vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani" si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall'importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002, su richiesta motivata e documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accerta le condizioni per l'iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne delimita l'area di coltivazione. Ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è iscritto con il nome storico, accompagnato dai relativi sinonimi. Ad ogni nome è attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Per ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è altresì delimitata la zona di produzione. Sono vietati l'uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 a 16.000 euro, stabilita ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo 16 luglio 2004, per combattere le imitazioni e le usurpazioni di denominazioni protette, e all'espianto dei vitigni abusivi. 3. Alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione dei vitigni di cui alla presente norma condotte a cura e spese delle aziende agricole, singole e associate, si applicano in quanto compatibili le norme del comma 2 art. 3 della legge 2 agosto 1982, in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto finalizzati all'organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale, e agli studi e ricerche a tal fine necessari.
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