|
AZIENDE
E PRODOTTI
Made in Italy: Coldiretti, stop al falso prosciutto
di montagna
Finalmente d’ora in poi non sarà più possibile vendere
prosciutti di montagna in Italia ed in Europa, se i maiali da cui sono
ottenuti non hanno trascorso parte della loro vita in quota, ponendo fine
ad un inganno molto diffuso sul mercato nazionale. E’ quanto afferma
la Coldiretti nel commentare gli effetti della nuova regolamentazione
comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
che tra l’altro completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 con l’obiettivo
di evitare che i consumatori siano indotti in errore e quindi chiarendo
le condizioni d’uso del termine «prodotto di montagna»
per i prodotti di origine animale. Una decisione opportuna - sottolinea
la Coldiretti - per evitare il rischio che tale denominazione venga usata
a sproposito come purtroppo spesso avviene in Italia a danno dei consumatori
e degli allevatori.
In Italia - denuncia la Coldiretti - due prosciutti su tre oggi provengono
da maiali allevati in Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna senza
che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta e sul mercato
è facile acquistare prosciutti contrassegnati dal tricolore, con
nomi accattivanti come prosciutto nostrano o di montagna, che in realtà
non hanno nulla a che fare con la realtà produttiva nazionale.
Con il nuovo regolamento si afferma che questa indicazione facoltativa
di qualità può essere applicata – precisa la Coldiretti
- ai prodotti forniti da animali purché allevati nelle zone di
montagna e trasformati in tali zone. In deroga a tale principio
– continua la Coldiretti - gli animali devono essere stati allevati
per almeno due terzi del loro ciclo di vita nelle zone di montagna, se
i prodotti sono trasformati in tali zone, o almeno un quarto della loro
vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. Anche per i mangimi
degli animali sono previsti requisiti specifici: quelli che non possono
essere prodotti nelle zone di montagna non devono superare il 50% della
dieta annuale per gli animali, espressa in percentuale di materia secca,
il 40% nel caso di ruminanti come mucche e il 75% per i maiali. Per il
miele – continua la Coldiretti - il regolamento prevede che per
usufruire dell’indicazione facoltativa di qualità il nettare
e il polline deve essere raccolto nelle zone di montagna, mentre lo zucchero
di alimentazione delle api non deve provenire necessariamente dalle stesse
zone. Lo stesso principio vale per i prodotti di origine vegetale, per
cui le piante devono essere coltivate nelle zone di montagna, mentre i
prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato, usati come ingredienti,
così come le erbe, le spezie e lo zucchero, possono provenire fuori
dalle zone di produzione a condizione che non rappresentino più
del 50% del peso totale degli ingredienti. In deroga al Reg. (UE) 1151/2012
alcune operazioni di trasformazione possono avvenire al di fuori delle
suddette zone, ma ad una distanza non superiore ai trenta chilometri dalle
zone di montagna e gli Stati membri possono ridurre o annullare tale distanza.
La deroga – conclude la Coldiretti - riguarda le operazioni di trasformazione
per la produzione di latte e dei prodotti lattiero caseari in impianti
in funzione il 3/1/2013, la macellazione di animali e il sezionamento
e disossamento delle carcasse e la spremitura dell’olio di oliva.
(www.coldiretti.it)
Questo sito web utilizza solo cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento. Per saperne di pił
Torna all'indice di ASA-Press.com
|
|
|