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AZIENDE
E PRODOTTI
Nuovo regolamento su olio di oliva: come commercializzarlo correttamente?
Nel corso degli ultimi anni diversi sono stati i regolamenti che hanno
dato disposizioni precise sulle modalità più opportune per
commercializzare l’olio di oliva, in particolare riferendosi a indicazioni
in etichetta coerenti e a tutela del consumatore.
Ora un nuovo capitolo, col reg. 29/2012, che abrogando formalmente il
reg. 1019/2002, di fatto conferma tutte le impostazioni precedenti contenute
nelle norme di commercializzazione dell’olio di oliva ( reg. 1234/2007,
art. 113, 118) e le armonizza: dalla necessità di indicare chiaramente
l’origine del prodotto, che può variare le sue qualità
organolettiche in funzione dell’area di produzione delle olive (ex
reg. 182/2009); dal divieto di riferirsi alla acidità in quanto
tale come unico parametro qualitativo (necessario invece considerare anche
perossidi e rifrazione all’ultravioletto); così come le menzioni
“spremitura a freddo “ o “estrazione a freddo”
possono essere usate solo rispettando determinati metodi tradizionali
di produzione ben definiti da un punto di vista tecnico e analitico (ex
reg. CE 1019/2002e reg. CE 2568/91 e ). Rimane inoltre confermato che
le indicazioni riferite ad aspetti gustativi ed organolettici potranno
essere vantate (a) a patto di essere riconosciute nella lista delle indicazioni
contenute dal reg. CE 640/2008 (es, fruttato, piccante, amaro …)
(b) previo test su panel di assaggiatori.
Non solo: anche i prodotti che contengono olio di oliva e lo indichino
ad esempio nella denominazione di vendita (insieme al nome commerciale
e non solo nella tabella degli ingredienti, ma pure nel campo visivo principale
della confezione) dovranno mostrare chiaramente la percentuale, sempre
accanto alla denominazione di vendita. Un aspetto interessante riguarda
poi l’armonizzazione disposta dal Reg. 29 circa il regime dei controlli
e delle sanzioni:
DIFENDERE MEGLIO I CONSUMATORI ED I PRODUTTORI
L’olio extravergine di oliva nazionale insomma risulta ulteriormente
difeso. Inoltre, per una disposizione contenuta nel recente reg. 1169/2011
la tipologia stessa degli oli vegetali dovrà essere chiaramente
indicata (es, olio di colza, di palma …) senza fraintendere e ingannare
il consumatore. E prodotti che tradizionalmente utilizzano olio extravergine
ma che lo sostituiscono per esigenze commerciali con oli diversi, devono
indicarlo chiaramente in etichetta e sotto la denominazione di vendita
(sempre per disposto del reg. 1169). Intanto, Coldiretti e Unaprol chiedono
a gran voce l’abbassamento della soglia tecnica di alchil.esteri
nell’olio extravergine di oliva, fissata ad un livello eccessivamente
alto (75 mg/litro) e che consente difetti organolettici e sensoriali evidenti:
mentre un olio extravergine fatto come si deve, da olive sane e fresche,
potrebbe sopportare livelli ammessi decisamente più bassi (25 mg/litro).
(www.sicurezzaalimentare.it)
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