AZIENDE E PRODOTTI

Nuovo regolamento su olio di oliva: come commercializzarlo correttamente? 

Nel corso degli ultimi anni diversi sono stati i regolamenti che hanno dato disposizioni precise sulle modalità più opportune per commercializzare l’olio di oliva, in particolare riferendosi a indicazioni in etichetta coerenti e a tutela del consumatore.
Ora un nuovo capitolo, col reg. 29/2012, che abrogando formalmente il reg. 1019/2002, di fatto conferma tutte le impostazioni precedenti contenute nelle norme di commercializzazione dell’olio di oliva ( reg. 1234/2007, art. 113, 118) e le armonizza: dalla necessità di indicare chiaramente l’origine del prodotto, che può variare le sue qualità organolettiche in funzione dell’area di produzione delle olive (ex reg. 182/2009); dal divieto di riferirsi alla acidità in quanto tale come unico parametro qualitativo (necessario invece considerare anche perossidi e rifrazione all’ultravioletto); così come le menzioni “spremitura a freddo “ o “estrazione a freddo” possono essere usate solo rispettando determinati metodi tradizionali di produzione ben definiti da un punto di vista tecnico e analitico (ex reg. CE 1019/2002e reg. CE 2568/91 e ). Rimane inoltre confermato che le indicazioni riferite ad aspetti gustativi ed organolettici potranno essere vantate (a) a patto di essere riconosciute nella lista delle indicazioni contenute dal reg. CE 640/2008 (es, fruttato, piccante, amaro …) (b) previo test su panel di assaggiatori.
Non solo: anche i prodotti che contengono olio di oliva e lo indichino ad esempio nella denominazione di vendita (insieme al nome commerciale e non solo nella tabella degli ingredienti, ma pure nel campo visivo principale della confezione) dovranno mostrare chiaramente la percentuale, sempre accanto alla denominazione di vendita. Un aspetto interessante riguarda poi l’armonizzazione disposta dal Reg. 29 circa il regime dei controlli e delle sanzioni:
 
DIFENDERE MEGLIO I CONSUMATORI ED I PRODUTTORI
L’olio extravergine di oliva nazionale insomma risulta ulteriormente difeso. Inoltre, per una disposizione contenuta nel recente reg. 1169/2011 la tipologia stessa degli oli vegetali dovrà essere chiaramente indicata (es, olio di colza, di palma …) senza fraintendere e ingannare il consumatore. E prodotti che tradizionalmente utilizzano olio extravergine ma che lo sostituiscono per esigenze commerciali con oli diversi, devono indicarlo chiaramente in etichetta e sotto la denominazione di vendita (sempre per disposto del reg. 1169). Intanto, Coldiretti e Unaprol chiedono a gran voce l’abbassamento della soglia tecnica di alchil.esteri nell’olio extravergine di oliva, fissata ad un livello eccessivamente alto (75 mg/litro) e che consente difetti organolettici e sensoriali evidenti: mentre un olio extravergine fatto come si deve, da olive sane e fresche, potrebbe sopportare livelli ammessi decisamente più bassi (25 mg/litro).

(www.sicurezzaalimentare.it)




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