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AZIENDE
E PRODOTTI
La nuova legge "Salva olio italiano" è stata approvata
in extremis. Ora si aspetta il parere di Bruxelles
Dopo molte polemiche la legge
Mongiello, soprannominata la “Salva olio italiano”, è
stata approvata il 19 dicembre scorso in via definitiva. Il regolamento
porterà un forte inasprimento delle sanzioni per frodi e contraffazioni
e nuove norme per le etichette e i marchi ingannevoli.
Il provvedimento che ha per titolo: “Norme sulla qualità
e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” è
stato salutato con favore dalla maggioranza delle associazioni agricole
ed agroalimentari: Unaprol, Cno, Alleanza cooperative, Cia e Coldiretti.
L'unica nota dissonante è quella di Confagricoltura: “Temiamo
fortemente un appesantimento burocratico ed economico a carico delle imprese.
Senza contare il peso del nuovo impianto sanzionatorio che, pur essendo
giustamente dissuasivo rispetto ai possibili comportamenti illeciti, avrebbe
dovuto attutire le disposizioni più gravose”.
Ma quali sono le novità principali del provvedimento? Cosa cambia
per l'etichettatura? Le sanzioni saranno davvero così pesanti?
La legge aiuterà davvero la trasparenza nel settore?
Uno dei capitoli che interviene in maniera più sostanziale sulla
filiera olearia italiana è proprio sui sistemi da adottare contro
frodi e sofisticazioni. In particolare l’art. 12 dispone che venga
accertata la responsabilità penale di eventuali comportamenti illeciti
da parte di taluni soggetti e che la stessa, in caso di accertamento,
venga estesa all’ente che questi soggetti rappresentano. L’art.
13 prevede sanzioni accessorie per contraffazione di olio Igp o Dop.
L’art. 14 prevede la pubblicazione della condanna sui quotidiani
nazionali e il divieto per cinque anni di operare nel settore, oltre alla
confisca di beni e denaro per il condannato che non possa giustificarne
la provenienza. L’art. 15 dispone sanzioni accessorie in caso di
condanna per adulterazione o contraffazione e divieto di svolgere attività
imprenditoriali.
La norma prende in esame anche le etichette e stabilisce un carattere
minimo di 1,2 millimetri per la designazione dell'origine che devono essere
ben visibili rispetto al colore del fondo. Nel caso di miscele di oli
di oliva estratti in un altro Stato membro o Paese terzo, la dicitura
va preceduta dal termine “miscela”, stampato in maniera evidente
rispetto alle altre indicazioni. Per quanto riguarda il termine di conservazione
la nuova regola è che non si possono superare i 18 mesi dalla
data di imbottigliamento.
La norma disciplina anche la registrazione e l'uso dei marchi per cui
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa
i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle
materie prime degli oli di oliva vergini”. Viene ribadito che: “gli
oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi ....devono
possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non
possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata,
ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine
del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.” Per assicurare
che sugli scaffali vi siano oli corrispondenti alle caratteristiche merceologiche
previste (ndr per l'extra vergine l'assoluta assenza di difetti) l'articolo
2 dà valore probatorio nei procedimenti giurisdizionali al panel
test.
L'articolo 8 focalizza l'attenzione sulla concorrenza sleale e dispone
che l'Autorità di garanzia sulla concorrenza e il mercato vigili
sull'andamento dei prezzi e adotti misure per impedire “le intese
o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto
di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza”.
Sono stati messi dei limiti alle vendite sottocosto nei supermercati:
“nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto
è soggetta alla comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio
commerciale, almeno venti giorni prima dell'inizio, e può essere
effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata
la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo
o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene
una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva
esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.”
Ora la parola passa a Bruxelles perché la legge interessa un settore
su cui il legislatore comunitario è già intervenuto più
volte, così, in base ai trattati, occorre un nullaosta che
dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni che perverranno
dai Paesi membri.
La notifica alla Commissione è stata effettuata il 21 novembre
scorso e Bruxelles ha tre mesi di tempo per far pervenire eventuali contestazioni.
Se ne deduce quindi che la legge non sarà pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, e non sarà in vigore, almeno fino al 22 febbraio prossimo.
Da quando diventerà pienamente operativa la sua applicazione immediata
e piena potrebbe riservare qualche sorpresa. Infatti, la norma non prevede
alcun periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte né del
prodotto già imbottigliato né delle etichette, né
per il mondo produttivo ma neanche per il commercio. Ne risulta che i
produttori, ma soprattutto i confezionatori, dovranno uniformarsi subito
al disposto sia per quanto riguarda la dimensione dei caratteri, la grafica,
dizione della designazione d'origine e marchi.
È consigliabile, per olivicoltori e frantoiani, verificare già
oggi la dimensione del carattere della designazione d'origine (ovvero
Made in Italy, 100% italiano e simili) ed eventualmente predisporre un
bollino aggiuntivo da applicare sulla confezione qualora non soddisfi
le caratteristiche richieste dalla nuova normativa.
(Alberto Grimelli - http://ilfattoalimentare.it)
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