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AZIENDE
E PRODOTTI
Approvata legge su tracciabilità olio
La Commissione Agricoltura ha definitivamente
licenziato, in sede legislativa, la legge sulla tracciabilità dell’olio
extravergine di oliva.
“La qualità dell’olio italiano da oggi in poi sarà
tutelata da una legge che garantisce provenienza e marchi del nostro oro
giallo”: lo ha detto Paolo Russo, presidente della commissione
Agricoltura che ha definitivamente licenziato, in sede legislativa, la
legge sulla tracciabilità dell’olio extravergine di oliva.
Il provvedimento, attesissimo dal comparto olivicolo, è stato licenziato
in extremis a pochissimi giorni dallo scioglimento delle Camere.
“Hanno prevalso - ha sottolineato Russo – la ratio e l’azione
strategica di una misura approvata nonostante gli obiettivi elementi di
criticità rilevati soprattutto in tema di coordinamento del testo
e di entrata in vigore”.
“Il messaggio che il Parlamento ha voluto lanciare – ha evidenziato
il presidente della Commissione Agricoltura – è chiaro ed
univoco. I prodotti che fanno della qualità italiana una bandiera
rappresentano un contesto che va ben oltre quello meramente produttivo.
Sono l’emblema di territori e paesaggi, di tradizioni culturali
ed agroalimentari che si tramandano da generazioni e che sono nel dna
del nostro Belpaese”.
Ma ecco cosa prevede la legge: modalità per l'indicazione nell'etichettatura
dell'origine degli oli di oliva vergini con riferimento alla dimensione
dei caratteri da utilizzare, alla loro visibilità e leggibilità,
alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione
dell’indicazione. modalità operative alle quali gli assaggiatori
dovranno attenersi per esperire le verifiche delle qualità organolettiche
degli oli d’oliva vergini, a cominciare dall’individuazione
e dall’utilizzo degli utensili, dalla selezione dei lotti e dal
prelevamento dei campioni, dalle condizioni fisiologiche dell’assaggiatore.
indicazioni dettagliate sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute
ingannevoli, come l'uso di informazioni che evocano zone di origine non
corrispondenti a quelle effettive oppure le omissioni che possono ingenerare
false convinzioni circa l'origine delle olive. disciplina dell'uso dei
marchi di impresa, stabilendo i casi di illiceità, le conseguenze
amministrative e le sanzioni nelle ipotesi di reato.
Non possono costituire, infatti, oggetto di registrazione come marchio
d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza
geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Introduce anche
l’ipotesi di reato per l’illecito uso del marchio che sarà
perseguito anche con sanzioni penali. fissa anche il termine entro il
quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le
sue proprietà specifiche. Il termine non potrà superare
i 18 mesi dalla data d’imbottigliamento. Rivede le disposizioni
sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi
degli oli d’oliva vergini e sancisce il divieto, per i pubblici
esercizi, di proporre al consumo olio d’oliva vergine in contenitori
privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato
per consentire la modifica del contenuto oppure privi della indicazione
in etichetta dell’origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento
illecito è sanzionato con una pena pecuniaria compresa tra 1.000
euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto. Precisa i
poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in
materia di intese restrittive della concorrenza nel mercato degli oli
di oliva vergini. Detta norme per evitare frodi connesse
al regime agevolato di importazioni dall'esterno dell'Unione europea dei
prodotti necessari per produrne altri, evitando doppie imposizioni a svantaggio
dei produttori europei. Le nuove norme consentono che gli oli vergini
d’oliva, anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti
in Paesi extra UE, siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti
previamente l’autorizzazione del Mipaaf e il parere obbligatorio
e vincolante del Comitato di coordinamento che il D.L. n. 282/06 aveva
previsto con l’articolo 6 per la prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari. obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera
a rendere accessibili le informazioni
sull’origine degli oli extra vergini e delle olive sia agli organi
di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando delle
connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità
pubbliche. la vendita sottocosto sarà consentita una sola volta
l’anno e dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro
i 20 giorni precedenti, al comune dove è ubicato l’esercizio
di vendita; la vendita sottocosto sarà vietata se l’esercizio
– o il gruppo – detiene più del 10% della superficie
di vendita presente nella provincia. prevede la responsabilità
amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d’oliva
laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse. Stabilisce la
responsabilità dell’ente anche quando l’autore del
reato non è identificato o non è imputabile.
Prevede, in più, anche una serie di misure finalizzate al rafforzamento
di istituti processuali ed investigativi. introduce ulteriori pene accessorie
a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione
o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistente sia
nell’impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni
o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali,
sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti
o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione
europea.
Interviene infine sulla legislazione vigente in materia di produzione
e commercio degli oli d’oliva, stabilendo per tutti i produttori
di oli l'obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, rafforzato
con il divieto di commercializzare le produzioni e con sanzioni amministrative
pecuniarie. (www.aiol.it)
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