Sentenza sorprendente: nel mirino la protezione dell’Aceto Balsamico di Modena
Nel
corso degli ultimi anni, la corte di Giustizia Europea ha mostrato un
orientamento assai favorevole alla protezione delle specialità
alimentari a Indicazione Geografica di alcuni Paesi membri. Tutto ciò
faceva ben sperare alcuni produttori italiani in un orientamento
protettivo anche nel caso dell’Aceto Balsamico di Modena, fatto
oggetto di molte imitazioni o evocazioni anche in Europa. Purtroppo,
però, con una decisione sorprendente pubblicata oggi, la Corte di
Giustizia non si è schierata per la protezione del famoso aceto
modenese, limitandosi ad affrontare in modo formale e molto riduttivo
la complessa tematica della protezione delle DOP e delle IGP.
Il
Consorzio esprime tutto il proprio disappunto, nelle parole della
Presidente, Mariangela Grosoli: “Una
decisione che riteniamo totalmente ingiusta, a partire dall’assunto
che la parola balsamico indichi ciò che invece non è: sappiamo
tutti, in Italia e all’estero, che le caramelle e gli sciroppi
‘balsamici’, così come l’aggettivo ‘balsamico’ nella
degustazione dei vini, non indicano assolutamente un sapore
agrodolce, richiamando invece note forti e mentolate, che il nostro
aceto di certo non possiede. La realtà è che molti Paesi Europei si
sono voluti parzialmente appropriare del successo mondiale riscosso
dall’Aceto Balsamico di Modena – questo sì, unico aceto ad
essere agrodolce e a usare la parola Balsamico solo perché gli venne
attribuita molti secoli fa dai Duchi Estensi, che lo ritenevano
medicamentoso – e ad imitarlo in modo massiccio usandone il nome.
Probabilmente, il notevole peso di interessi politici e commerciali
dei Paesi che si sono schierati ufficialmente contro il Consorzio e,
d’altra parte, un sistema Italia che invece fatica a far valere le
proprie istanze a livello comunitario, hanno contribuito a
quest’esito a dir poco deludente.”
Il
Consorzio sta analizzando la sentenza e dalla prima lettura emerge un
quadro ancora confuso e certamente non completo, che contiene
comunque elementi di positività su cui sarà possibile lavorare
ulteriormente davanti ai giudici nazionali ed europei.
Al
riguardo, un aspetto importante da evidenziare è che la sentenza non
definisce il termine “balsamico” come un termine generico ai
sensi del regolamento base, bensì come una semplice traduzione in
lingua italiana di un aggettivo utilizzato per descrivere una
caratteristica del prodotto. La Corte, dunque, non esclude che la
denominazione Aceto Balsamico di Modena possa essere tutelata nei
confronti di possibili casi di evocazione che, come è noto, possono
concretizzarsi anche nel semplice uso di espressioni o segni comuni e
descrittivi (“somiglianza concettuale”).
Alla luce di
questa sentenza e considerando quest’ultimo aspetto dell’evocazione
congiuntamente al fatto che gli aggettivi qualificativi delle
caratteristiche del prodotto, come del resto le denominazioni di
vendita degli stessi, devono essere utilizzati nella lingua del Paese
di commercializzazione, l’esito del procedimento in corso tra
Consorzio e Balema non appare per nulla scontato. I giudici nazionali
dovranno quindi valutare se l’utilizzo del termine “balsamico”
in lingua italiana, come denominazione di vendita e come sostantivo
(quindi non come aggettivo), per prodotti a base di aceto fabbricati
e commercializzati in Germania, possano essere elementi sufficienti a
definire tali prodotti come evocativi della IGP «Aceto Balsamico di
Modena». La sentenza con cui la Corte Federale tedesca deciderà il
caso concreto, arriverà solo nei prossimi mesi.
Come
emerge da queste prime considerazioni sul testo del provvedimento, la
questione dell’evocazione non è chiusa e verrà riproposta, caso
per caso, ai giudici nazionali. Questo però non allevia la delusione
del Consorzio: “dispiace
notare –
afferma il Direttore Desimoni Federico – come
la Corte abbia volutamente evitato di trattare il tema
dell’evocazione e in nessun modo richiamato i recenti precedenti
giurisprudenziali relativi allo Scoth Whiskey e al Queso Manchego in
cui il concetto di evocazione è stato correlato all’uso di termini
e segni comuni e al principio della “somiglianza concettuale”.
Continua il Direttore: “è
inspiegabile il motivo per cui la Corte si sia limitata ad analizzare
semplicemente l’aspetto della tutela delle singole porzioni di una
denominazione senza, contemporaneamente, richiamare i principi che
tutelano la stessa denominazione contro le evocazioni, e senza
approfondire molti altri aspetti giuridici sollevati durante il
procedimento scritto, l’udienza e dalle conclusioni dell’avvocato
Generale. Questo provvedimento costituisce certamente un procedente
molto pericoloso per tutto il sistema di tutela comunitario
soprattutto perché è in contrasto con una giurisprudenza
consolidata della Corte stessa in tema di tutela dei prodotti DOP e
IGP”.
La
vittima certa di questo quadro ancora confuso è ancora una volta il
consumatore europeo che sempre più dovrà districarsi in una
situazione di mercato in cui una scarsa trasparenza e lealtà nel
commercio e nella comunicazione, comportamenti al limite della
legalità e della correttezza professionale lo metteranno in
difficoltà, condizionando e sviando le proprie scelte. In tale
contesto, il ruolo del Consorzio dovrà essere sempre più quello di
tutelare il consumatore e di promuovere lo sviluppo di un mercato più
etico e trasparente. “Non
siamo preoccupati per l’attività commerciale–
afferma il Direttore del Consorzio – perché
altri mercati come quello americano, in cui da anni vige una
sostanziale deregulation, ci insegnano che alla fine il consumatore
premia i prodotti autentici, quelli veri e senza trucchi riconoscendo
nella correttezza e nell’onestà un valore ancora socialmente
condiviso. Ciò che ci preoccupa di più è la confusione che i
concorrenti cercheranno di creare per approfittare della buona fede
del consumatore.”
Ufficio
Stampa Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP
Marte Comunicazione snc di Marzia Morganti Tempestini & C.
www.consorziobalsamico.it